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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8374 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Condizione d'efficacia dell'atto impositivo - Conseguenze - Inesistenza o nullità della notifica - Piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente - Nullità dell'atto impositivo - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2000 e 2001. La società contribuente sosteneva che gli avvisi fossero stati notificati invalidamente, poiché il messo notificatore aveva utilizzato la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, applicabile ai casi di irreperibilità assoluta, anziché quella dell'art. 140 c.p.c., prevista per l'irreperibilità relativa. In particolare, non erano state eseguite l'affissione dell'avviso alla porta dell'azienda e l'invio della raccomandata informativa. La CTR aveva ritenuto inesistente la notificazione e tardivi gli accertamenti. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo che, anche in presenza di vizi della notificazione, la piena conoscenza degli atti da parte della contribuente, acquisita prima della scadenza dei termini decadenziali, ne avesse sanato gli effetti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la notificazione dell'atto impositivo è una condizione di efficacia, ma non un requisito di esistenza giuridica dell'atto. Pertanto, l'inesistenza o invalidità della notificazione non comporta automaticamente l'inesistenza dell'accertamento quando sia provata l'inequivoca piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente entro il termine di decadenza dell'Amministrazione. Nel caso concreto, la società aveva ritirato gli avvisi presso la casa comunale il 27 dicembre 2005, prima della scadenza del 31 dicembre 2005 per l'IVA 2000 e del 31 dicembre 2006 per l'IVA 2001. La CTR dovrà quindi esaminare le ulteriori questioni di merito.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    Procedura di notificazione in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

    Quando il destinatario è temporaneamente irreperibile presso un domicilio, ufficio o azienda noto, la notificazione richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e l'invio della raccomandata informativa; la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o con il decorso del termine previsto.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Procedura applicabile quando nel Comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

    La procedura semplificata di deposito presso la casa comunale e affissione all'albo è utilizzabile nei casi di irreperibilità assoluta, non quando il contribuente abbia nel Comune una sede o un domicilio conosciuto.

  • Art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Termini di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento IVA.

    La piena conoscenza dell'avviso da parte del contribuente deve risultare acquisita prima della scadenza del termine decadenziale entro il quale l'Amministrazione deve esercitare il potere di accertamento.

  • Art. 156 c.p.c.

    Sanatoria della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo.

    I vizi della notificazione, quando qualificabili come nullità e non come inesistenza assoluta, possono essere sanati dal raggiungimento dello scopo; nel caso tributario la piena conoscenza dell'atto può rendere irrilevante il vizio ai fini della sua efficacia.

Massime di principio

  • La notificazione di un avviso di accertamento normalmente non costituisce un requisito di esistenza dell'atto, ma una condizione della sua efficacia nei confronti del contribuente.
  • Un vizio della notificazione non comporta automaticamente l'inesistenza dell'accertamento se l'Amministrazione prova che il contribuente ha avuto piena e inequivoca conoscenza dell'atto.
  • La piena conoscenza deve essersi verificata entro il termine di decadenza previsto per l'esercizio del potere impositivo; una conoscenza successiva non salva l'accertamento dalla decadenza.
  • L'onere di provare sia la piena conoscenza sia la sua tempestività grava sull'Amministrazione finanziaria.
  • La procedura dell'art. 140 c.p.c. va distinta da quella dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973: la prima riguarda l'irreperibilità relativa, mentre la seconda presuppone l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune.
  • Il ritiro spontaneo dell'atto presso la casa comunale può dimostrare la piena conoscenza dell'avviso e impedire che un vizio notificatorio determini la decadenza dell'Amministrazione.
  • La piena conoscenza dell'atto può far decorrere anche il termine per la sua impugnazione, ma non elimina la necessità di verificare, nel merito, la legittimità della pretesa tributaria.

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