Sentenza n. 2780/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 935/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 26 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 3.000 euro. Nonostante la notificazione della sentenza all’Amministrazione e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha eseguito integralmente la sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, qualificando il ricorso come improcedibile in ragione della piena soddisfazione della pretesa della ricorrente intervenuta nelle more del giudizio. L’Amministrazione scolastica ha infatti erogato quanto riconosciuto dalla sentenza civile ottemperanda. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidate in 800 euro, oltre oneri e spese generali, con distrazione diretta in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa all’attribuzione della Carta docente, riconosciuta alla ricorrente dalla sentenza civile ottemperanda.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio è stato proposto per ottenere l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ma il testo non richiama espressamente la disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale del comando contenuto nella sentenza da parte dell’amministrazione, intervenuta nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della pretesa, anziché una decisione di merito sull’ulteriore esecuzione.
- Quando l’amministrazione esegue tardivamente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, se la sua inerzia ha reso necessario il giudizio.
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