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Sentenza

Sentenza n. 510/2026 - Bari, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 17.07.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico evoluto di potenza pari a 54,5 MW, con sistema di accumulo integrato da 10 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Troia (FG), in località Vaccareccia; per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.

Giustizia amministrativa202500504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di VIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico evoluto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato il 17 luglio 2024 un'istanza di avvio del procedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto agrivoltaico evoluto di potenza pari a 54,5 MW, con sistema di accumulo integrato da 10 MW e opere di connessione alla rete nazionale, da realizzarsi nel Comune di Troia. L'istanza è stata verificata come completa e procedibile; il 20 agosto 2024 è stata pubblicata la documentazione progettuale ed è stata avviata la consultazione pubblica, conclusasi il 19 settembre 2024. Persistendo sul sito istituzionale lo stato di "istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC", la società ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento, massima diffusione delle fonti rinnovabili, del Regolamento UE 2022/2057 e dell'effetto utile della direttiva UE 2023/2413. È stata chiesta la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni a dare impulso al procedimento e ad adottare gli atti di competenza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che tutti i termini del procedimento di VIA siano perentori ai sensi dell'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006. In base all'art. 25, comma 2-bis, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione; successivamente il Ministero competente avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA entro 30 giorni, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura entro 20 giorni. Poiché la consultazione si è conclusa il 19 settembre 2024 e i termini sono ampiamente decorsi senza l'espressione della Commissione tecnica, il giudice ha accertato l'illegittimità dell'inerzia. Ha ordinato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre ordinato agli altri organi ministeriali coinvolti di provvedere, in successione, entro i termini stabiliti dall'art. 25, comma 2-bis. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori, rifusione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di VIA.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Stabilisce la scansione temporale per l'espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, l'acquisizione del concerto del Ministero della cultura e l'adozione del provvedimento di VIA.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Prevede la perentorietà dei termini del procedimento di VIA.

  • art. 3-bis d.lgs. 152/2006

    le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali”

    È richiamato per sottolineare la particolare stabilità della disciplina ambientale e il necessario rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze territoriali.

  • art. 8, comma 1-bis, d.lgs. 152/2006

    È richiamato in relazione alla priorità dei progetti con potenza superiore a 50 MW.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003

    È richiamato per la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

  • art. 7-bis, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    È richiamato in relazione alla qualificazione del progetto come opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente.

  • artt. 1, 2 e 6 l. 241/1990

    Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento dei principi generali di buon andamento, conclusione del procedimento e partecipazione.

  • artt. 20 e 22 d.lgs. 199/2021

    Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla promozione e alla diffusione delle energie da fonti rinnovabili.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA disciplinato dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, i termini procedimentali sono perentori; il loro inutile decorso consente di qualificare come illegittima l'inerzia dell'amministrazione competente.
  • Quando la consultazione pubblica si è conclusa, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC deve esprimersi entro 30 giorni e comunque entro il termine massimo decorrente dalla pubblicazione della documentazione progettuale previsto dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006.
  • Il concerto del Ministero della cultura e l'adozione del provvedimento finale di VIA operano in una fase successiva rispetto all'espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC; l'inerzia relativa a quest'ultima fase può quindi essere accertata autonomamente e impone alle amministrazioni di proseguire il procedimento secondo la sequenza e i termini di legge.
  • In presenza di un'istanza di VIA completa e procedibile, il giudice amministrativo, accertata la scadenza dei termini perentori, può ordinare alle amministrazioni competenti di provvedere entro un termine assegnato, senza vincolare il contenuto tecnico-discrezionale della futura valutazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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