Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/02/2020 n. 128 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Avviso di accertamento. Eccezione di inammissibilità. Notifica del ricorso alla parte personalmente e non al suo procuratore. Difetto di specificità dei motivi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2010, 2011 e 2012-2013. Questioni sollevate: nullità o inammissibilità degli appelli per vizi di notifica e difetto di specificità dei motivi; eccezione di decadenza per l'anno 2007; corretto riconoscimento dell'immobile (identificazione catastale e presunta duplicazione per il 2012); mancata allegazione della delibera comunale ai sensi dell'art.52 D.L.vo 446/1997; valorizzazione dell'area basata su CTU contrastanti e conseguente determinazione della base imponibile; applicazione delle sanzioni.

La decisione

Gli appelli del contribuente relativi agli anni 2007-2010 e 2012-2013 sono accolti parzialmente: il valore dell'area viene rideterminato in euro 131.000,00 anche per le annualità 2007-2010 e 2012-2013 (applicando i valori risultanti dalla seconda CTU). L'appello del Comune relativo all'anno 2011 è rigettato e la decisione di primo grado che aveva rideterminato la base imponibile per il 2011 è confermata. Le eccezioni del Comune su notifica e difetto di specificità dei motivi sono rigettate (la notifica alla parte personale produce nullità sanata dalla costituzione e l'art.53 D.L.vo 546/1992 va interpretato restrittivamente). La decadenza per il 2007 non opera (termine quinquennale decorrente dal 31.12.2008; avviso notificato nell'agosto 2013 è tempestivo). Non c'è duplicazione per il 2012; la mancata allegazione della delibera ex art.52 non determina nullità. Le sanzioni sono confermate per 2007-2010 e 2012-2013 ma calcolate sulla minor imposta risultante; nessuna sanzione per il 2011. Spese di entrambi i gradi compensate (50% per entrambe le parti, incluse spese CTU).

Norme richiamate

  • D.Lvo n.546/1992, art.53, comma 1

    La sanzione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi deve essere interpretata restrittivamente nel processo tributario; è sufficiente che dall'atto, interpretato nel suo complesso, risulti la volontà di contestare la decisione di primo grado e che le ragioni di censura siano ricavabili, anche implicitamente, in termini inequivoci.

  • Disposizioni di legge preleggi. (cfr. art.14 preleggi c.c.)

    art. 14 disposizioni preleggi. c.c.

    Principio interpretativo che giustifica un'interpretazione restrittiva delle norme limitative dell'accesso alla giustizia (come l'art.53 D.Lvo 546/1992).

  • D.Lvo n.446/1997, art.52

    art. 52 D.L.vo n. 446/1997

    Le delibere comunali adottate ai sensi dell'art.52 hanno valore di atto amministrativo a contenuto generale (regolamentare) e non sono soggette all'obbligo di allegazione previsto dall'art.7 della legge n.212/2000; la mancata allegazione degli estremi non determina nullità dell'avviso.

  • Legge n.212/2000, art.7

    L'obbligo di allegazione previsto non si estende indefettibilmente alle delibere di contenuto generale (come le delibere ex art.52 D.Lvo 446/1997), per cui l'assenza della delibera non comporta la nullità dell'atto impositivo.

  • D.L. n.223/2006, art.37, comma 53 (conv. L. n.248/2006)

    art. 37, c. 53 D.L. n.223/2006 conv. L. n.248/2006

    La soppressione dell'obbligo di dichiarazione è efficace a partire dal 2009; non può pertanto incidere sul calcolo del termine quinquennale di decadenza relativo al 2007 (termine decorre dal 31.12.2008).

  • D.Lvo n.546/1992, art.7

    art. 7 D.L.vo n. 546/1992

    Il giudice tributario ha il potere di disporre d'ufficio consulenze tecniche (CTU) per acquisire elementi utili alla decisione.

  • Codice di procedura civile, art.112

    Il principio del contraddittorio e dell'istruzione: la mancata evocazione formale della norma non è in sé motivo di violazione ove risulti che la questione (es. valore) sia stata comunque dedotta nel primo grado.

  • D.Lvo n.546/1992, art.59

    art. 59 D.L.vo n. 546/1992

    La carenza di motivazione della sentenza non comporta automaticamente la rimessione in primo grado; il giudice d'appello deve comunque decidere nel merito e non è esonerato dall'esame della questione.

Massime di principio

  • La notifica dell'atto di appello alla parte personalmente invece che al suo procuratore nel domicilio eletto produce nullità non inesistenza: la nullità è sanata se l'appellato si costituisce tempestivamente.
  • Nel processo tributario l'art.53 D.Lvo 546/1992 (diffida per difetto di specificità dei motivi) va interpretato restrittivamente; è spesso sufficiente che dall'atto di gravame, considerato nel suo insieme, emerga la volontà di impugnare la decisione e le ragioni di censura, anche implicitamente.
  • La riproposizione, nell'appello, delle stesse ragioni già poste a fondamento del ricorso amministrativo o di primo grado può assolvere l'onere di specificità quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza; non è necessario ripetere pedissequamente ogni argomento se le censure sono ricavabili in modo chiaro.
  • I termini di decadenza per la rettifica di dichiarazioni infedeli decorrono dal termine per la presentazione della dichiarazione successiva (es.: per il 2007 il termine quinquennale decorre dal 31/12/2008). Modifiche normative che sopprimono l'obbligo di dichiarazione valgono solo dal momento in cui sono operative.
  • Le delibere comunali di carattere generale (regolamenti ai sensi dell'art.52 D.Lvo 446/1997) hanno valore di presunzione applicabile ma possono essere contrastate con prova contraria; la mancata allegazione della delibera non invalida automaticamente l'avviso.
  • Il giudice tributario può disporre CTU d'ufficio e i risultati di una CTU non censurata in appello possono assumere efficacia decisoria consolidata (valore vincolante rispetto alle parti quando non impugnata), motivo per cui una CTU favorevole all'una o all'altra parte può essere determinante.
  • Quando vi sia reciproca soccombenza sulle diverse questioni, il giudice può disporre la compensazione delle spese tra le parti; le sanzioni restano applicabili se non specificamente contestate con motivi vincenti in appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.