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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35360/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava, limitatamente alle sanzioni, una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 a seguito di controllo automatizzato su IRPEF per l'anno d'imposta 2014, oltre interessi e oneri di riscossione. La pretesa riguardava l'omesso versamento dell'IRPEF dovuta su redditi soggetti a tassazione separata. La difesa sosteneva che il mancato pagamento fosse stato determinato da un provvedimento di sequestro penale preventivo dell'intero patrimonio, intervenuto prima della comunicazione di liquidazione dell'imposta, e che tale vincolo integrasse forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, con conseguente non applicabilità delle sanzioni. La CTR aveva però escluso l'esimente, ritenendo che le difficoltà economiche documentate non fossero assimilabili alla forza maggiore. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 5 e 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, lamentando che il sequestro preventivo avesse impedito il pagamento e che quindi le sanzioni fossero illegittime.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, in materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore va intesa in senso penalistico, come evento esterno, imprevedibile e irresistibile che annulli la signoria del soggetto sui propri comportamenti e renda inesigibile la condotta dovuta. Ha quindi escluso che un sequestro penale preventivo e le correlate difficoltà finanziarie del contribuente, per quanto documentate, possano di per sé integrare l'esimente, specie quando le cause della crisi siano comunque riconducibili alla sfera del contribuente. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    L'esimente della forza maggiore non opera per semplici difficoltà economiche o crisi di liquidità; occorre un evento irresistibile che impedisca la condotta dovuta.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    "ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"

    La responsabilità per sanzioni amministrative tributarie presuppone coscienza e volontarietà della condotta, con esclusione di responsabilità oggettiva.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    Richiamato nel dibattito giurisprudenziale sulla presunzione di colpa e sull'onere del contribuente di provare l'assenza di colpevolezza.

  • art. 42 c.p.

    Usato come parametro per ricavare la nozione penalistica di coscienza e volontarietà della condotta.

  • art. 45 c.p.

    La forza maggiore, nel diritto sanzionatorio, va intesa in senso penalistico come evento imprevedibile e inevitabile.

  • art. 46 c.p.

    Richiamato per delineare la figura del costringimento fisico quale ipotesi speciale di forza maggiore.

  • art. 54 c.p.

    Richiamato per distinguere la costrizione assoluta della forza maggiore dallo stato di necessità, in cui residua un margine di scelta.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel confronto sulla compatibilità della presunzione di colpa con le garanzie convenzionali.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nel confronto sulla compatibilità della presunzione di colpa con i principi costituzionali.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale della causa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la nozione di forza maggiore va intesa in senso rigoroso e penalisticamente orientato: occorre un evento esterno, imprevedibile e irresistibile che annulli la possibilità di autodeterminazione del soggetto.
  • La mera crisi di liquidità, anche se derivante da ritardi di pagamento di terzi o da vincoli patrimoniali, non integra automaticamente forza maggiore e non esclude le sanzioni per omesso versamento.
  • Il diritto sanzionatorio tributario è autonomo rispetto al rapporto d'imposta e si fonda sulla responsabilità per condotta cosciente e volontaria; non opera una responsabilità oggettiva.
  • L'esimente della forza maggiore non coincide con una generica difficoltà economica: il contribuente deve dimostrare l'assoluta impossibilità di adempiere e l'assenza di alternative esigibili senza sacrifici sproporzionati.
  • Quando il giudice di merito esclude la forza maggiore facendo corretta applicazione del parametro penalistico, la censura in cassazione sulla violazione di legge è destinata al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni tributaria
RamiTributi
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiorePrescrizione

Testo integrale

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