Sentenza del 09/08/2017 n. 19796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, contestando la validità della notificazione di una cartella di pagamento. In particolare, ha dedotto l'omessa o insufficiente motivazione, la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata provata la ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. e che la notifica fosse stata eseguita in un comune diverso da quello di residenza. Ha inoltre sostenuto che Equitalia non avesse dimostrato la regolarità della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Le censure non rispettavano il principio di autosufficienza previsto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il contribuente non aveva trascritto integralmente la relata di notifica né aveva fornito gli elementi necessari per verificare se ricorressero i presupposti dell'irreperibilità relativa, disciplinata dall'art. 140 c.p.c., oppure dell'irreperibilità assoluta, soggetta alla disciplina dell'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973. Non era stata inoltre dimostrata la coincidenza tra la residenza indicata e il domicilio fiscale, né il momento esatto dell'eventuale variazione. La sentenza regionale è quindi rimasta ferma e non sono state liquidate le spese, poiché la parte resistente non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile
Impone al ricorrente per cassazione di indicare e, quando necessario, trascrivere gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. La mancata esposizione completa degli elementi rilevanti rende il ricorso inammissibile.
Art. 139 codice di procedura civile
Disciplina le modalità ordinarie di consegna degli atti al destinatario o alle persone abilitate a riceverli presso la sua abitazione, azienda o ufficio.
Art. 140 codice di procedura civile
Si applica nei casi di irreperibilità relativa, quando il destinatario è noto presso il proprio domicilio o indirizzo, ma non viene trovato temporaneamente. Richiede il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa.
Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina la notificazione degli atti tributari nei casi di irreperibilità assoluta, quando il contribuente non è più reperibile nel comune del domicilio fiscale e non è conosciuto il nuovo luogo di trasferimento. In tale ipotesi non è richiesta la prova della ricezione dell'avviso di deposito del piego.
Art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
Regola la notificazione delle cartelle di pagamento, coordinandosi con la disciplina speciale prevista per gli atti tributari e con le norme del codice di procedura civile applicabili secondo il tipo di irreperibilità.
Art. 2697 codice civile
Stabilisce l'onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia o l'estinzione deve provare i fatti su cui l'eccezione si basa. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha deciso sulla base dell'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la validità di una notificazione, non basta richiamare genericamente la norma violata: occorre riportare o descrivere in modo completo la relata di notifica, gli atti rilevanti e le circostanze che dimostrano il vizio.
- Per gli atti tributari occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta. La prima comporta l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.; la seconda segue la disciplina speciale dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
- La verifica della correttezza della notifica tributaria deve essere riferita principalmente al domicilio fiscale, non alla sola residenza anagrafica. Chi contesta il luogo della notifica deve indicare il domicilio fiscale applicabile e la data precisa della sua eventuale variazione.
- La mancata prova della raccomandata informativa è rilevante solo se la notifica doveva effettivamente essere eseguita secondo l'art. 140 c.p.c.; non è invece necessariamente richiesta nei casi di irreperibilità assoluta.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni già formulate nei precedenti gradi: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte il controllo senza ricercarli autonomamente negli atti.
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