Cassazione Civile, Ordinanza n. 27903/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conducente)
La controversia
Un proprietario di un'autovettura di pregio aveva affidato il veicolo a un soggetto che lo conduceva da una città all'altra per agevolarne la vendita. Durante il tragitto il conducente perdeva il controllo dell'auto, che andava distrutta. In primo grado il proprietario chiedeva il risarcimento del danno al conducente e alla società presso cui quest'ultimo lavorava; il giudice escludeva la responsabilità della società, riteneva il conducente custode del veicolo e responsabile del sinistro, ma ravvisava anche un concorso di colpa del proprietario per aver consentito la circolazione di un veicolo privo di revisione periodica obbligatoria, riducendo il risarcimento del 50%. In appello il proprietario contestava sia l'affermazione della propria corresponsabilità ex art. 1227, comma 1, c.c. sia la misura del riparto causale, sostenendo che la violazione della norma sulla revisione non avesse inciso sul sinistro e che la responsabilità fosse esclusivamente del conducente. In Cassazione deduceva quattro motivi: violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.; violazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S.; nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; erronea determinazione della percentuale di concorso colposo. Il resistente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la messa in circolazione di un veicolo privo di revisione obbligatoria, vietata dall'art. 80, comma 14, C.d.S., costituisce una condotta colposa del proprietario rilevante causalmente ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., perché l'obbligo di revisione è posto a tutela della sicurezza della circolazione e la sua violazione integra un antecedente causale del sinistro. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, ritenendo la decisione sufficientemente argomentata, e ha considerato non censurabile in sede di legittimità la quantificazione percentuale del concorso di colpa, trattandosi di apprezzamento di merito sorretto da motivazione congrua. Il ricorso è stato respinto; non sono state poste spese processuali per mancanza di difese dell'intimato; il ricorrente è stato condannato a versare € 2.500 alla Cassa delle ammende e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1227, comma 1, c.c.
Il fatto colposo del danneggiato deve connettersi causalmente all'evento dannoso
La colpa del danneggiato rileva solo se costituisce concreta concausa dell'evento; la messa in circolazione del veicolo privo di revisione è stata ritenuta antecedente causale del sinistro e fonte di corresponsabilità.
art. 80, comma 14, C.d.S.
divieto di circolazione in assenza di revisione
La norma è posta a tutela della sicurezza della circolazione stradale e vieta in modo assoluto la circolazione del veicolo privo di revisione; la sua violazione può fondare un concorso di colpa del proprietario che consente la circolazione.
art. 2054 c.c.
presunzione di responsabilità del conducente
La Corte richiama la presunzione di responsabilità del conducente per spiegare che, anche a fronte della responsabilità di chi guida, può concorrere quella del proprietario che abbia consentito l'uso del veicolo non revisionato.
art. 380-bis c.p.c.
procedimento di decisione accelerata e proposta del consigliere delegato
La proposta di definizione accelerata non determina incompatibilità del consigliere che l'ha formulata; se il ricorso è deciso in conformità alla proposta, opera il meccanismo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
condanna per responsabilità aggravata e ulteriore somma alla Cassa delle ammende
La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. consente la condanna del ricorrente a un'ulteriore somma, in applicazione della disciplina sull'abuso del processo e sulla responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte esclude la nullità della sentenza perché la motivazione supera il minimo costituzionale richiesto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
contenuto della sentenza e motivazione
Non vi è nullità quando il ragionamento del giudice di merito, pur sintetico, è coerente e comprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., il fatto colposo del danneggiato rileva solo se ha una concreta efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso; non basta la mera violazione di una regola cautelare in assenza di incidenza sulla serie causale.
- La circolazione di un veicolo privo di revisione periodica obbligatoria integra una condotta colposa rilevante, perché la norma sulla revisione tutela la sicurezza stradale e la regolarità tecnica del mezzo; chi consente tale circolazione si espone volontariamente a un rischio giuridicamente apprezzabile.
- Nel giudizio di responsabilità per sinistro stradale, la responsabilità del conducente e il concorso di colpa del proprietario possono coesistere se entrambi i comportamenti hanno concorso causalmente al danno.
- La determinazione percentuale del concorso di colpa è un apprezzamento di merito, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione congrua; in cassazione non è sufficiente contestare in astratto il riparto, ma occorre evidenziare una reale illogicità o contraddizione.
- La motivazione è apparente solo quando manca effettivamente un percorso argomentativo comprensibile; non basta la presenza di una ricostruzione sintetica ma logicamente coerente.
- Nel procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente infondati, la decisione conforme alla proposta del consigliere può comportare la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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