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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2664/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per plurimi furti aggravati e reato associativo, deducendo: 1) nullità per mancata traduzione dell'ordinanza nella lingua a lui nota (violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 143 c.p.p.); 2) carenza motivazionale del provvedimento (violazione art. 111 e 125 Cost., art. 27 c.p.p.), con denuncia di mera copia dell'ordinanza del G.I.P. incompetente; 3) lesione del diritto di difesa per presunta invalidità o tardività dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) per mancata possibilità di consultare gli atti nei tempi indicati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) l'obbligo di traduzione ex art. 143 c.p.p. sussiste solo se risulta che lo straniero è incapace di comprendere l'italiano; nel caso concreto risultava che Lupu dimostrava una conoscenza almeno modesta della lingua, risiedeva in Italia da due anni e, soprattutto, era stato assistito da interprete al momento dell'interrogatorio: quindi non è stata dimostrata l'inequivocabile ignoranza della lingua che determinerebbe la nullità; l'eventuale omissione comporta solo la decorrenza differita dei termini di impugnazione fino all'effettiva conoscenza del contenuto. 2) il motivo sulla carenza motivazionale è generico e non prova che mancasse il necessario vaglio degli elementi in capo al giudice che ha emesso o confermato la misura; inoltre il riesame non richiede la stessa autonoma motivazione richiesta all'ordinanza genetica. 3) la censura sull'interrogatorio (presunta impossibilità di consultare gli atti) non era deducibile in sede di riesame ai fini dell'inefficacia della misura e, comunque, la Corte ha ritenuto che fossero esistite possibilità temporali per la consultazione degli atti e che fosse stato concesso un differimento al 20 aprile; pertanto non è ravvisata una concreta lesione del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Costituzione

    art. 24, art. 111, art. 125

    Richiamate dai motivi del ricorso come garanzie del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha esaminato tali censure alla luce delle norme procedurali e della prova della effettiva comprensione della lingua da parte dell'imputato

  • Codice di procedura penale

    art. 143, art. 27, art. 292, art. 294, art. 309, art. 310, art. 311, art. 307

    Art. 143: l'obbligo di traduzione dell'ordinanza cautelare sussiste se risulta l'ignoranza della lingua italiana; in mancanza, la conoscenza può essere assicurata da interprete all'interrogatorio e la decorrenza dei termini di impugnazione si differisce fino all'effettiva conoscenza. Art. 27 e 292: richieste di motivazione; la Corte chiarisce limiti e differenze tra ordinanza genetica e provvedimento del riesame. Art. 294: l'eventuale nullità dell'interrogatorio per impossibilità di consultare gli atti non è deducibile validamente in sede di riesame ma va proposta al G.I.P.; artt. 307, 310, 311: regolano la rinnovazione, il riesame e le impugnazioni

  • D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32

    modifica dell'art. 143 c.p.p.

    Rafforza la disciplina sulla traduzione e sulle garanzie per gli imputati stranieri; la Corte ha applicato il principio che l'obbligo di traduzione non deriva automaticamente dallo status di straniero ma dall'accertamento della reale incapacità di comprendere l'italiano

  • Codice di procedura penale (norme sul riesame)

    art. 292 comma 2 e correlati

    Il tribunale del riesame non è soggetto al medesimo obbligo di motivazione 'autonoma' richiesto all'ordinanza genetica ex art. 292 comma 1; possono essere richiamati altri atti a condizione che risulti l'effettivo vaglio degli elementi decisivi

Massime di principio

  • L'obbligo di tradurre l'ordinanza cautelare per un imputato straniero non è automatico: va accertata l'effettiva incapacità di comprendere l'italiano; la presenza di un interprete all'interrogatorio può supplire alla mancata traduzione immediata
  • La mancata traduzione di per sé non determina automaticamente la nullità dell'ordinanza: essa può comportare soltanto la decorrenza differita dei termini di impugnazione fino al momento in cui il destinatario abbia effettiva conoscenza del contenuto
  • Le censure sulla motivazione del provvedimento devono essere specifiche: la mera rilevazione di somiglianza formale con altri atti non basta a provare l'assenza di un vaglio critico da parte del giudice
  • In sede di riesame non sono normalmente deducibili questioni riguardanti l'efficacia o la caducazione 'ope legis' di una misura (es. presunta nullità dell'interrogatorio): tali vizi devono essere proposti al giudice che ha adottato la misura o al G.I.P., e solo successivamente, se necessario, dedotti nel riesame
  • La valutazione della tempestività e della possibilità per la difesa di consultare gli atti è concreta e tiene conto della funzione urgente dell'interrogatorio di garanzia; se vi sono difficoltà il difensore deve chiedere motivatamente il differimento

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