Cassazione Penale, Ordinanza n. 13672/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 9 gennaio 2024. Dal testo emerge che l'impugnazione riguardava esclusivamente un motivo attinente alla determinazione del trattamento punitivo, cioè al profilo sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto; per questo ha ritenuto il motivo non scrutinabile in sede di legittimità e, quindi, il ricorso inammissibile. Non sono indicati nel testo i fatti di reato oggetto della condanna né le specifiche doglianze sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità è stata fondata sul fatto che il motivo dedotto atteneva al trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata risultava già adeguatamente motivata e immune da vizi logici evidenti sul punto. Il testo richiama altresì il principio per cui, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, segue la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio per cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende non può essere applicata se il ricorrente ha proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduca esclusivamente censure sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione sufficiente, non illogica e abbia preso in esame le deduzioni difensive sul punto.
- La Corte di cassazione non riforma la decisione di merito solo perché la parte contesta la misura della pena: occorre un vizio effettivo della motivazione o una violazione di legge rilevante in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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