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Sentenza

Sentenza n. 2684/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale che ha rigettato le istanze di ampliamento della concessione demaniale marittima n. 23/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità portuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di una concessione demaniale marittima nel porto di Catania, relativa ad aree e specchi acquei destinati alla cantieristica nautica, ha chiesto di ampliare il titolo per realizzare un impianto travel-lift, includendo le aree limitrofe ex Consorzio Infrastrutture ed ex Italcompany. Dopo precedenti provvedimenti di improcedibilità e inammissibilità e la sentenza del TAR n. 1726/2025, che aveva accolto precedenti motivi aggiunti limitatamente alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e disposto la regressione del procedimento, l’Autorità ha riattivato l’istruttoria e rigettato le istanze con decreto del 18 luglio 2025. Il ricorrente ha inizialmente dedotto la violazione dell’art. 10-bis per omesso esame delle osservazioni al preavviso di rigetto, ma ha poi rinunciato a tale censura dichiarando di non poter provare la trasmissione delle osservazioni. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 36 cod. nav., 24 reg. cod. nav. e 6 d.m. n. 202/2022, nonché eccesso di potere, contestando l’impossibilità di ampliare la concessione, l’incidenza sulla sua durata, la dimensione delle aree richieste e la loro asserita autonomia rispetto alla concessione esistente.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al primo motivo e ha respinto il secondo. Ha ritenuto che la concessione suppletiva prevista dall’art. 24 reg. cod. nav. costituisca una deroga eccezionale alle procedure concorrenziali di affidamento dei beni demaniali, ammissibile soltanto quando non sia oggettivamente possibile attivare la concorrenza e quando l’area aggiuntiva sia strumentale e accessoria alla concessione originaria. Nel caso concreto le aree richieste erano di notevole estensione, avrebbero più che triplicato la superficie concessa e costituivano due beni distinti, suscettibili di autonome concessioni; mancavano quindi i presupposti per l’affidamento diretto in ampliamento. Ha inoltre giudicato legittima la conclusione che una concessione suppletiva non possa avere durata maggiore di quella del titolo principale: la sua natura accessoria non consente di usarla per ottenere, senza gara, un diritto autonomo e più duraturo, e l’art. 24 non contempla la variazione della durata. L’art. 6 d.m. n. 202/2022 è stato ritenuto inapplicabile, poiché riguarda concessioni per operazioni portuali ai sensi della l. n. 84/1994, mentre il ricorrente esercita attività di cantieristica navale. Essendo il decreto plurimotivato, la legittimità di autonome ragioni ostative è sufficiente a conservarlo; perciò il TAR non ha esaminato le ulteriori censure contro gli altri capi motivazionali, inidonee comunque a determinarne l’annullamento. Ricorso respinto; spese a carico del ricorrente, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. nav.

    Le due disposizioni vanno interpretate in base al principio di derivazione euro-unitaria che impone l’affidamento mediante procedura di gara di tutti i beni pubblici aventi rilevanza economica.

    La disciplina della concessione di beni demaniali deve essere letta alla luce del principio per cui l’affidamento di beni pubblici economicamente rilevanti avviene mediante procedure selettive; la concessione suppletiva ex art. 24 reg. cod. nav. è una deroga eccezionale.

  • art. 37 cod. nav.

    Le due disposizioni vanno interpretate in base al principio di derivazione euro-unitaria che impone l’affidamento mediante procedura di gara di tutti i beni pubblici aventi rilevanza economica.

    Il concorso tra più domande di concessione si inserisce nel principio di affidamento competitivo dei beni demaniali economicamente rilevanti.

  • art. 24 reg. cod. nav.

    Proprio tale natura accessoria impedisce di attribuire alla concessione suppletiva una durata diversa o maggiore rispetto a quella del titolo principale.

    La variazione suppletiva è accessoria al titolo originario e non può prolungarne la durata; l’istituto non può essere utilizzato per conseguire indirettamente una nuova concessione sottratta alla gara. È inoltre ammissibile solo in via eccezionale, per un’estensione di minima consistenza, funzionale e necessaria all’utilizzo del bene già concesso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Deve preliminarmente darsi atto della rinuncia, formalmente dichiarata dalla parte ricorrente nella memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, al primo motivo di ricorso concernente la dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

    La censura relativa al preavviso di rigetto non è stata decisa nel merito, essendo stata espressamente rinunciata dal ricorrente.

  • art. 6 d.m. 28 dicembre 2022, n. 202

    In ogni caso, non può trovare applicazione l’invocato art. 6, co. 1, 2 e 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28.12.2022 n. 202, il quale si riferisce espressamente “al rilascio delle concessioni demaniali di cui all’articolo 18 della legge n. 84 del 1994, che, in base ai vigenti strumenti di pianificazione in ambito portuale e di programmazione dei traffici, sono destinate allo svolgimento delle operazioni portuali di cui all’articolo 16 della medesima legge”, e non, dunque, al rilascio della concessione demaniale marittima richiesta dal ricorrente.

    La disposizione si applica alle concessioni ex art. 18 l. n. 84/1994 destinate alle operazioni portuali e non a una concessione demaniale richiesta per lo svolgimento di attività di cantieristica navale.

  • art. 16 l. 28 gennaio 1994, n. 84

    Di contro, il ricorrente svolge attività di c.d. cantieristica navale, del tutto eterogena rispetto a quella avente ad oggetto il ciclo di trasporto della merce all’interno del porto, con conseguente inapplicabilità del D.M. richiamato.

    Le operazioni portuali rilevanti ai fini della disciplina richiamata riguardano il ciclo di movimentazione delle merci e non comprendono la cantieristica navale.

Massime di principio

  • La concessione suppletiva di beni demaniali, in quanto deroga al principio dell’affidamento mediante procedura competitiva, è ammissibile solo quando le caratteristiche dell’area rendano oggettivamente impossibile attivare ordinarie dinamiche concorrenziali e l’area aggiuntiva sia strumentale e accessoria all’effettivo utilizzo della concessione originaria.
  • L’ampliamento diretto di una concessione demaniale non può riguardare aree di rilevante estensione o beni distinti che, per caratteristiche e autonomia funzionale, siano suscettibili di autonome concessioni; in tali casi occorre salvaguardare concorrenza, apertura al mercato e partecipazione.
  • La concessione suppletiva, essendo una modifica accessoria del rapporto concessorio esistente, non può avere durata diversa o maggiore rispetto al titolo principale; l’art. 24 reg. cod. nav. non può essere impiegato per ottenere indirettamente una nuova concessione senza gara.
  • In presenza di un provvedimento fondato su più autonome ragioni, l’annullamento richiede l’illegittimità di tutte le rationes decidendi; la persistente validità di una ragione autonoma sufficiente conserva l’atto e rende non necessario esaminare le censure rivolte alle altre ragioni.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittime
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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