Cassazione Penale, Sentenza n. 32468/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di rinvio della Corte d'appello che, dopo annullamento della Cassazione, aveva riqualificato il fatto contestato al capo B) da estorsione consumata a estorsione tentata e confermato la responsabilità. Primo motivo: vizio di motivazione per aver ritenuto il reato tentato nonostante le dichiarazioni della persona offesa e del teste che, a loro avviso, escludevano l'abbandono dei terreni e quindi l'effetto costrittivo necessario per l'estorsione. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai fini della determinazione della pena e della sospensione condizionale per Graziella e Benedetto Pipitone.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, abbia correttamente valutato il quadro probatorio: pur non essendo emerso un abbandono definitivo del fondo da parte della vittima, gli incendi e il danneggiamento del bestiame dimostravano la volontà degli imputati di costringere la vittima ad abbandonare il bene per trarne profitto, con conseguente qualificazione del fatto come estorsione tentata (non violenza privata). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il loro mancato riconoscimento. Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; Pipitone Benedetto e Pipitone Epifania sono stati inoltre condannati a rifondere alle parti civili Cataldo Giovanni e Confesercenti Palermo le spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3.686,00 ciascuna (oltre accessori).
Norme richiamate
reato di estorsione (codice penale)
La fattispecie è stata valutata alla luce della necessità di un nesso causale tra condotte violente/minacciose e il pregiudizio patrimoniale della vittima; in mancanza di abbandono definitivo si è ritenuta la fattispecie tentata
reato di violenza privata (codice penale)
La Corte ha escluso la riconduzione dei fatti alla violenza privata perché la condotta era diretta a conseguire un profitto ingiusto e idonea ad intimidire la vittima per costringerla a cedere la disponibilità del bene
istituto del tentativo (codice penale)
Il rinvenimento di un'interruzione temporanea dell'uso del fondo, anziché di un abbandono definitivo o di un atto dispositvo patrimoniale, è stato ritenuto elemento per qualificare il reato come tentato
principio di correlazione tra accusa e sentenza
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sentenza deve rispettare il perimetro dell'imputazione; l'annullamento precedente aveva richiesto accertamenti sul nesso causale tra condotte e pregiudizio patrimoniale e la Corte d'appello ha adempiuto a tale compito
prescrizione
La Corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo H), decisione confermata implicitamente dall'esito del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Per affermare l'estorsione (anziché la violenza privata) occorre dimostrare un nesso causale diretto tra condotte intimidatorie/violente e un pregiudizio patrimoniale concreto della vittima (es. abbandono o atto di disposizione sulla proprietà).
- Se dall'istruttoria emerge solo un'interruzione temporanea dell'uso del bene senza trasferimento della disponibilità, la fattispecie può essere qualificata come tentata.
- In sede di rinvio dalla Cassazione, la Corte d'appello deve svolgere gli accertamenti puntuali indicati nell'annullamento; la rivalutazione delle prove è rimessa al giudice del merito salvo vizi manifesto-contraddittori nella motivazione.
- Il semplice timore o disagio della vittima non è sufficiente per la consumazione dell'estorsione se non è collegato a una perdita patrimoniale o ad un atto dispositivo della vittima.
- I motivi relativi alla quantificazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti generiche sono valutati di regola in sede di merito; l'annullamento per vizio motivazionale deve chiaramente indicare la necessità di riesame anche su tali profili perché la Cassazione intervenga.
- I ricorsi privi di sufficiente specificità o che sostengono una mera diversa valutazione delle prove rispetto al giudice del merito rischiano di essere dichiarati inammissibili; ciò comporta anche la condanna alle spese e talora al versamento alla Cassa delle Ammende.
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