Cassazione Penale, Sentenza n. 8109/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un unico motivo di vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte di merito non avesse adeguatamente censurato e motivato in relazione alle condotte contestate ai capi B) e AE), lett. d) (distrazioni di somme), nonostante nel gravame fosse stata prodotta una consulenza tecnica di parte che, a suo avviso, dimostrava l'insussistenza della prova della distrazione e l'omessa riconciliazione dei saldi fornitori e dei movimenti contabilizzati sul conto "cassa contanti ed assegni".
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che l'impugnazione fosse formulata in termini generici e si limitasse a riproporre, in cassazione, le stesse argomentazioni già svolte in appello senza indicare errori specifici di diritto o vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. È stato sottolineato che le sentenze di merito avevano ricostruito analiticamente i prelevamenti e le modalità di monetizzazione (contanti, assegni incassati dall'imputato, pagamenti da/verso terzi) e che la difesa non aveva fornito documentazione probatoria utile a giustificare i prelevamenti (es. delibere assembleari o documenti che giustificassero compensi). La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui in Cassazione non è consentita la rivalutazione del contenuto probatorio della consulenza tecnica di parte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Consente la censura per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e non individuasse specifici errori logico-giuridici nella motivazione dei giudici di merito
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito di riesame in Cassazione sulla base dei motivi formulati; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e ritenuto comunque generico
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione; la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese e al pagamento dovuto alla Cassa delle Ammende
Provvedimenti normativi citati dal Pubblico Ministero (art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge n. 176/2020; art. 16 d.l. 228/2021)
Richiamati nella memoria conclusiva del Pubblico Ministero in relazione alla prospettazione dell'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020)
richiamata nella sentenza impugnata
Principio secondo cui l'amministratore che si attribuisca prelevamenti a titolo di compenso, senza adeguata documentazione o delibera assembleare idonea a giustificarne l'ammontare, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è sufficiente riproporre in termini generici le contestazioni già sollevate nei gradi di merito.
- La Corte di legittimità non ammette la rivalutazione del materiale probatorio (es. consulenze tecniche di parte); l'attenzione è rivolta a vizi di diritto o di motivazione formale e specifica.
- Quando si contestano motivazioni relative a fatti contabili (distrazioni, prelevamenti), è essenziale produrre documentazione probatoria chiara (delibere assembleari, giustificativi di pagamento, riconciliazioni contabili) per dimostrare l'adeguata destinazione delle somme.
- Se la difesa allega che somme sono state percepite a titolo di compenso, occorre dimostrare la base giuridica e la congruità (statuto, delibere, determinazioni) per evitare che il prelievo sia qualificato come distrazione.
- Un impugnativo generico che non indica quale passaggio motivazionale sarebbe errato o illogico rischia l'inammissibilità: il rilievo deve mostrare come la valutazione dei fatti sia incompatibile con i dati processuali o con norme applicabili.
- La produzione di una consulenza tecnica di parte in cassazione non sostituisce la valutazione probatoria dei gradi di merito; eventuali censure riguardanti la valutazione tecnica devono essere formulate in modo da evidenziare errori di diritto o contraddizioni nella motivazione dei giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7863/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7864/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7865/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7866/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7867/2023 del 23/02/2023
- Sentenza penale · 23 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7868/2023 del 23/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →