Cassazione Penale, Sentenza n. 43882/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la convalida dell'obbligo di presentazione disposto dal Questore per la durata di due anni. Primo motivo: difetto di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza, posto che il provvedimento questorale è stato notificato e ha avuto esecuzione prima della convalida (tra la notifica e la convalida si è svolta una manifestazione sportiva - APU OWW Udine vs Luiss Roma - e il ricorrente ha ottemperato all'obbligo di presentazione). Secondo motivo: violazione di legge in relazione alla durata dell'obbligo per presunta recidiva amministrativa, dato che il ricorrente sostiene che i precedenti DASPO sono stati revocati/annullati e quindi mancherebbero i presupposti della recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: quando il provvedimento del Questore ha avuto esecuzione prima della convalida e il destinatario ha dovuto ottemperare durante una manifestazione sportiva, la necessità/urgenza deve essere adeguatamente motivata dal Questore e verificata motivatamente dal giudice; nel caso di specie tale motivazione è risultata carente sia nel provvedimento questorale sia nell'ordinanza di convalida. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 13/03/2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Il secondo motivo è stato assorbito. Dispositivo comunicato alla cancelleria per trasmissione al Questore.
Norme richiamate
legge n. 401/1989, art. 6, comma 3
citato "terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989"
La necessità di motivazione sulle ragioni di urgenza è richiesta quando il provvedimento amministrativo ha avuto esecuzione prima della convalida e la persona ha dovuto ottemperare durante una manifestazione sportiva; in tale ipotesi incombe sul giudice (e sul Questore) l'obbligo di fornire una motivazione specifica sulla necessità/urgenza
Massime di principio
- Se un provvedimento di polizia (es. DASPO con obbligo di presentazione) è stato eseguito prima della convalida giudiziale e il destinatario ha ottemperato durante una manifestazione sportiva, l'omessa o generica motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza rende invalido il provvedimento e impedisce la convalida
- Il destinatario che contesta l'urgenza ha l'onere di provare che il provvedimento è stato effettivamente eseguito prima dell'intervento del magistrato (es. date/ore di notifica e di adempimento, documentazione della presenza alla manifestazione)
- Il giudice di convalida deve effettuare una verifica motivata delle ragioni di necessità e urgenza quando ricorre l'ipotesi dell'esecuzione antecedente alla convalida; la mera richiamazione dei presupposti generali o della pericolosità sociale non è sufficiente
- La doglianza sulla durata per recidiva amministrativa richiede una valutazione documentale dei precedenti; se i precedenti sono stati revocati o annullati occorre allegare e provare tale circostanza perché escluda la recidiva
- In caso di carenze motivazionali il giudice può annullare parzialmente il provvedimento (es. limitare l'annullamento all'obbligo di presentazione) e rinviare al giudice di merito per nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43868/2024 del 02/12/2024
- Sentenza penale · 2 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43869/2024 del 02/12/2024
- Sentenza penale · 2 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43871/2024 del 02/12/2024
- Sentenza penale · 2 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43872/2024 del 02/12/2024
- Sentenza penale · 2 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43873/2024 del 02/12/2024
- Sentenza penale · 2 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43874/2024 del 02/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →