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Sentenza

Sentenza n. 5198/2026 - Napoli, Sezione 3

avverso e per l’annullamento “a) del silenzio serbato da parte della struttura di missione ZES in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente in data 17/10/2025 a mezzo pec, con cui è stata richiesta la conclusione del procedimento amministrativo di cui alla domanda di autorizzazione unica ZES per la realizzazione di un polo logistico nel comune di Boscoreale ID Pratica: 04799460656- 31032025-1013 depositata in data 29.04.2025, ovvero al riscontro in ogni caso del suesteso atto di diffida; b) in via gradata, all’accertamento dell’avvenuto silenzio assenso dei pareri di tutte le amministrazioni coinvolte, ad eccezione della città metropolitana di Napoli, in base al disposto di cui 15 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 124 del 2023 in ordine alla chiesta autorizzazione unica da parte dell’istante.”

Giustizia amministrativa202600336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla diffida a concludere il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione unica ZES per la realizzazione di un polo logistico nel Comune di Boscoreale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dalla Struttura di Missione ZES sulla diffida trasmessa il 17 ottobre 2025, con la quale chiedeva la conclusione del procedimento avviato con domanda di autorizzazione unica ZES presentata il 29 aprile 2025. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'avvenuto silenzio-assenso sui pareri delle amministrazioni coinvolte, salvo quello della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 124/2023. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha depositato il provvedimento finale negativo adottato il 3 marzo 2026 all'esito del procedimento. La ricorrente non ha proposto motivi aggiunti contro tale provvedimento e ha chiesto, come l'amministrazione, la definizione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha qualificato correttamente l'esito come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anziché cessazione della materia del contendere. L'adozione, durante il giudizio, di un provvedimento espresso, anche negativo o non satisfattivo, interrompe l'inerzia amministrativa e fa venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. L'eventuale illegittimità del provvedimento sopravvenuto può essere fatta valere mediante autonoma impugnazione oppure mediante conversione del ricorso sul silenzio in ricorso ordinario, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.; nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non ha proposto motivi aggiunti. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione della richiesta della ricorrente, mentre il contributo unificato è stato posto definitivamente a carico dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    consente di proporre contro il provvedimento sopravvenuto una nuova impugnazione o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario

    L'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio sul silenzio non impedisce al privato di contestarlo: il ricorso può essere convertito in impugnazione ordinaria oppure può essere proposta una nuova autonoma impugnazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel rito camerale di decisione della controversia.

  • art. 15, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 124/2023

    Invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di accertamento del silenzio-assenso sui pareri delle amministrazioni coinvolte.

Massime di principio

  • L'adozione, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso sull'istanza dell'interessato, anche se negativo o non satisfattivo, fa venir meno l'interesse alla decisione sull'azione contro l'inerzia e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il provvedimento espresso sopravviene dopo la proposizione del ricorso contro il silenzio, l'interessato può contestarne la legittimità mediante autonoma impugnazione oppure chiedere la conversione del ricorso in un ordinario giudizio impugnatorio ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.
  • La mera sopravvenienza del provvedimento finale non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere: se permane la possibilità di contestare l'atto e viene meno soltanto l'interesse alla decisione sull'inerzia, la formula appropriata è l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiGrandi opere e infrastrutture strategiche
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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