Sentenza del 10/11/2015 n. 22910 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consiglio Notarile ha impugnato il decreto della Corte d'Appello di Cagliari, contestando: (1) l'assoluzione del notaio dall'addebito di violazione dell'obbligo di personalità della prestazione, sostenendo che il numero degli atti e il tempo medio disponibile dimostrassero l'impossibilità di svolgere personalmente tutte le attività preparatorie e successive; (2) l'erronea unificazione, nella sola violazione dell'obbligo di assistenza alla sede, delle condotte consistenti nell'assenza dalla sede principale e nella presenza vietata presso l'ufficio secondario nei giorni di assistenza obbligatoria; (3) l'erronea quantificazione della sanzione pecuniaria, ritenuta non adeguata al numero degli atti ricevuti fuori sede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo insufficiente il solo dato numerico degli atti ricevuti per provare la violazione dell'obbligo di personalità della prestazione, potendo il numero degli atti dipendere da un'organizzazione del lavoro articolata in fasi successive. Ha rigettato anche il terzo motivo, escludendo che la sanzione dovesse essere automaticamente calcolata sulla base del numero dei singoli casi. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che l'assenza dalla sede principale e la presenza non consentita presso l'ufficio secondario costituiscono illeciti distinti e autonomi. Il decreto della Corte d'Appello è stato cassato limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, art. 147
Sanziona gli illeciti disciplinari notarili e prevede, tra le altre, la sospensione e la censura.
La violazione di obblighi deontologici può comportare sanzioni disciplinari di stato, ma la sanzione deve essere individuata considerando separatamente ciascun illecito autonomo.
Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, art. 26
Obbligo di assistenza del notaio alla sede principale.
La norma riguarda l'assenza del notaio dalla sede principale nei giorni e nelle fasce obbligatorie e non assorbe automaticamente la distinta violazione del divieto di presenza presso una sede secondaria.
Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, art. 137
Disciplina le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni notarili.
La quantificazione della sanzione non può basarsi automaticamente sul mero conteggio degli episodi, ma deve essere collegata alla natura e alla gravità degli illeciti accertati.
Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, art. 144, comma 1
Prevede le circostanze attenuanti generiche e specifiche.
Le attenuanti possono incidere sulla determinazione della sanzione, ma non trasformano automaticamente una pluralità di illeciti autonomi in una sola violazione.
Principi di deontologia professionale dei notai, art. 6
Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello.
Il notaio deve assicurare una partecipazione personale effettiva all'attività professionale; tuttavia, il solo numero elevato degli atti non dimostra automaticamente la violazione, se non è accompagnato da ulteriori elementi probatori.
Principi di deontologia professionale dei notai, art. 9
È vietato al notaio di assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per l'assistenza alla sede.
La presenza presso l'ufficio secondario nei giorni destinati all'assistenza alla sede principale costituisce un illecito autonomo rispetto all'assenza dalla sede principale.
Principi di deontologia professionale dei notai, artt. 36 e 37
Riguardano l'obbligo di personalità della prestazione notarile.
La responsabilità disciplinare per difetto di personalità richiede una prova concreta dell'omessa o insufficiente attività personale del notaio; non è sufficiente una valutazione astratta fondata sul numero degli atti o sul tempo medio teorico.
Massime di principio
- Il semplice numero elevato di atti ricevuti o il tempo medio teoricamente disponibile non provano, da soli, la violazione dell'obbligo di personalità della prestazione: occorrono elementi concreti che dimostrino l'omissione o l'insufficienza dell'attività personale del professionista.
- L'assenza dalla sede principale e la presenza vietata presso una sede secondaria sono condotte diverse, fondate su obblighi differenti, e devono essere contestate, valutate e sanzionate autonomamente.
- Nella determinazione della sanzione disciplinare non è sufficiente moltiplicare automaticamente una sanzione per il numero degli episodi: il giudice deve valutare la natura degli illeciti, la loro autonomia, la gravità complessiva e le eventuali attenuanti.
- Quando la decisione impugnata ha unificato illeciti distinti, la Cassazione può cassarla con rinvio affinché il giudice di merito proceda a una nuova qualificazione delle condotte e alla rideterminazione delle sanzioni.
- La Cassazione non riesamina liberamente gli apprezzamenti di fatto del giudice di merito: una censura fondata soltanto su una diversa valutazione delle prove è normalmente inammissibile o infondata, salvo specifici vizi giuridici o motivazionali.
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