Cassazione Civile, Ordinanza n. 25771/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (null)
La controversia
La pronuncia non affronta il merito della controversia originaria, ma corregge un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di Cassazione n. 8806/2024. Dal testo emerge che, nella parte motivazionale dell'ordinanza precedente, la Corte aveva effettivamente accolto i primi tre motivi del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri, e aveva accolto il ricorso incidentale composto da tre motivi; tuttavia, nel dispositivo era stata erroneamente indicata l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso incidentale e del ricorso incidentale stesso. L'odierna ordinanza di correzione rettifica il dispositivo per renderlo conforme alla motivazione, precisando che devono intendersi accolti i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento dei restanti, e i tre motivi del ricorso incidentale, con cassazione e rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 8806/2024, sostituendo nel dispositivo la menzione del ricorso incidentale con quella del ricorso principale, così da allineare il dispositivo alla motivazione. Restano fermi l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale, l'accoglimento dei tre motivi del ricorso incidentale, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione e la regolazione delle spese di legittimità in sede di rinvio.
Massime di principio
- Quando il dispositivo di una decisione di legittimità contiene un errore materiale manifesto e la motivazione consente di individuare con certezza la reale volontà decisoria, è possibile procedere alla correzione del testo dispositivo per renderlo coerente con la motivazione.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto sostanziale della decisione già assunta, ma ne rettifica la formulazione esterna in modo da eliminare una discordanza meramente redazionale.
- In presenza di contrasto tra motivazione e dispositivo, se l'errore è riconoscibile come meramente materiale e non involge una nuova valutazione del merito, la Corte può emendare il dispositivo senza riaprire il giudizio.
- La rettifica deve limitarsi a sostituire l'indicazione erronea con quella effettivamente risultante dalla parte motiva, preservando per il resto l'esito processuale già determinato.
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