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Sentenza

Sentenza n. 3596/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale di adunanza del 28 febbraio 2025 della XVI Sottocommissione della Corte di Appello di Milano, deputata, per la sessione di esami 2024, alla correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense degli elaborati scritti provenienti dal Distretto della Corte di Appello di Roma, nella parte in cui, nello scrutinare l’elaborato della ricorrente contenuto all’interno della busta contraddistinta dal n.-OMISSIS-, esprimeva la valutazione di insufficienza, individuandola nel solo giudizio numerico di 15/30, reso noto all’odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello di Roma - Ufficio esami Avvocati; - del conseguente provvedimento di “non ammissione” alla seconda fase dell’esame vertente sulle prove orali - reso noto mediante pubblicazione nell’area riservata del sito web del “Ministero della Giustizia - Esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato” in data 10 aprile 2025 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di Roma; - di ogni altro atto comunque preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202507890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio numerico di insufficienza, pari a 15/30, sull'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione forense, contestava il giudizio di 15/30 assegnato dalla XVI Sottocommissione della Corte d'Appello di Milano al suo elaborato di diritto penale e la conseguente non ammissione alla prova orale. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 97 Cost., violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione centrale, manifesta illogicità, contraddittorietà, irrazionalità, sviamento, travisamento, carenza di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Sosteneva che l'elaborato fosse coerente con la traccia, adeguatamente argomentato e fondato sulla conoscenza degli istituti giuridici e sulla pertinente giurisprudenza; contestava inoltre l'assenza di una motivazione discorsiva. Deduceva, infine, una disparità di trattamento rispetto a un altro elaborato corretto dalla medesima Sottocommissione nella stessa seduta e ritenuto idoneo. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 3 e 46 della l. 247/2012, degli artt. 24 e 97 Cost., nonché i medesimi vizi motivazionali e istruttori, sostenendo che, dopo la riforma delle modalità dell'esame introdotta dall'art. 4-quater del d.l. 51/2023 e la riduzione del numero dei partecipanti, il mero voto numerico non fosse più sufficiente a motivare la valutazione degli elaborati. Sosteneva inoltre che l'obbligo motivazionale rafforzato previsto dall'art. 46 della l. 247/2012 fosse ormai applicabile, nonostante le proroghe del regime transitorio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la valutazione della Commissione costituisce espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza. Nel caso concreto non ha ravvisato tali vizi: l'elaborato non approfondiva tutte le problematiche della traccia, tra cui la qualificazione della condotta volontaria come percosse o lesioni, e non trattava con sufficiente approfondimento le tematiche giuridiche sottese. Tali carenze erano coerenti con i criteri di correzione relativi alla capacità di risolvere problemi giuridici, al richiamo adeguato agli orientamenti giurisprudenziali e alla conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti pertinenti. Il controllo esercitato dal giudice non è stato ritenuto sostitutivo, ma espressione di un sindacato forte sulla correttezza dell'esercizio della discrezionalità tecnica. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché il confronto tra elaborati richiede l'identità dell'intero percorso logico-giuridico, dell'argomentazione e del livello di approfondimento; tale identità non è stata riscontrata. In ogni caso, il giudizio favorevole su altri elaborati non avrebbe potuto sanare le carenze dell'elaborato della ricorrente. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto applicabile alla sessione 2024 il regime transitorio previsto dall'art. 49 della l. 247/2012, da ultimo prorogato dall'art. 10, comma 2-ter, del d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025. Per effetto di tale disciplina, le modalità dell'esame e della correzione restavano regolate dalle disposizioni previgenti di cui al r.d. 1578/1933 e al r.d. 37/1934, sicché l'art. 46 della l. 247/2012 non trovava applicazione. Richiamando l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2017, la Corte costituzionale n. 175/2011 e i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato e del CGARS, il TAR ha affermato che il voto numerico è idoneo a esternare una motivazione congrua e sufficiente del giudizio sugli elaborati dell'esame forense. Le mutate modalità della prova e il ridotto numero dei candidati non consentono un superamento di tale orientamento in via interpretativa o meramente fattuale. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento operano anche nella valutazione degli elaborati, ma non impediscono l'utilizzo del voto numerico quale modalità sintetica di motivazione, né consentono al giudice di sostituirsi alla Commissione nelle valutazioni tecniche.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione dei giudizi sugli elaborati è soddisfatto, nel regime applicabile alla sessione esaminata, dall'attribuzione di un voto numerico, purché riferito a criteri di valutazione predeterminati.

  • art. 46 l. 247/2012

    La disciplina relativa all'obbligo motivazionale rafforzato non si applica alla sessione 2024, poiché opera il regime transitorio previsto dall'art. 49 della medesima legge.

  • art. 49 l. 247/2012

    “per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti”

    La disposizione transitoria mantiene applicabili alle sessioni interessate le norme previgenti sulle modalità di svolgimento e correzione dell'esame.

  • art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025

    Ha prorogato il regime transitorio previsto dall'art. 49 della l. 247/2012, rendendolo applicabile anche alla sessione oggetto del giudizio.

  • art. 4-quater d.l. 51/2023

    La modifica delle modalità dell'esame e la riduzione del numero dei candidati non determinano il superamento dell'orientamento consolidato sulla sufficienza del voto numerico.

  • r.d. 1578/1933

    Individuato dal giudice, insieme al r.d. 37/1934, quale disciplina previgente applicabile alle modalità dell'esame e alla correzione degli elaborati.

  • r.d. 37/1934

    Individuato dal giudice, insieme al r.d. 1578/1933, quale disciplina previgente applicabile alle modalità dell'esame e alla correzione degli elaborati.

  • art. 24 Cost.

    Il principio di effettività della tutela giurisdizionale non impone, nella fattispecie, una motivazione discorsiva ulteriore rispetto al voto numerico.

Massime di principio

  • Nella sessione 2024 dell'esame di abilitazione alla professione forense, il regime transitorio previsto dall'art. 49 della l. 247/2012, come prorogato, mantiene applicabili le disposizioni previgenti sulle modalità di svolgimento e correzione dell'esame, con conseguente inapplicabilità dell'obbligo motivazionale previsto dall'art. 46 della medesima legge.
  • Nel regime normativo applicabile all'esame forense, il voto numerico, attribuito secondo criteri di valutazione predeterminati, è idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione del giudizio di sufficienza o insufficienza dell'elaborato.
  • Le valutazioni delle commissioni d'esame costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza; il sindacato può essere intenso, ma non sostitutivo dell'opinamento della Commissione.
  • La disparità di trattamento tra elaborati d'esame può essere ravvisata solo mediante il confronto dell'intero percorso logico-giuridico, dell'argomentazione e del livello di approfondimento delle prove; il giudizio positivo su altri elaborati non sana comunque gli errori o le carenze dell'elaborato contestato.
  • Le mutate modalità di svolgimento della prova e la riduzione del numero dei candidati non consentono di superare in via meramente fattuale l'orientamento consolidato sulla sufficienza del voto numerico; un eventuale mutamento richiederebbe un intervento normativo o della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEsami di abilitazioneDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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