Sentenza del 25/02/2016 n. 1128 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTO DI IMPOSTA - ATTIVITÀ PROFESSIONALE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione e, di conseguenza, applicabile l'IRAP. L'utilizzo non occasionale dell'attività di una segretaria, anche se condivisa con altri professionisti, è stato considerato sufficiente a integrare il requisito organizzativo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'IRAP all'attività professionale del medico convenzionato con l'ASL. Il presupposto dell'imposta è l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Tale requisito sussiste quando il professionista è responsabile della struttura organizzativa e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui. Nel caso descritto, è stata ritenuta rilevante anche la presenza di una segretaria che presta assistenza non esclusivamente al medico, ma anche ad altri colleghi.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile della struttura organizzativa e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L'IRAP non è dovuta per il solo esercizio di un'attività professionale, ma quando l'attività è organizzata autonomamente dal professionista mediante beni o personale ulteriori rispetto al minimo necessario.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'assoggettamento all'IRAP dipende dall'esistenza di un'autonoma organizzazione e non dalla sola titolarità dell'attività professionale.
- Il requisito può risultare dall'impiego non occasionale di personale, anche quando il lavoratore sia condiviso con altri professionisti.
- La valutazione deve considerare concretamente il ruolo del professionista nell'organizzazione, i beni strumentali utilizzati e l'apporto del lavoro altrui.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori e l'utilizzo di soli beni strumentali minimi possono deporre contro l'esistenza dell'autonoma organizzazione, ma la situazione va esaminata nel suo complesso.
- Per un medico convenzionato con l'ASL, la collaborazione stabile di una segretaria può essere sufficiente a rendere applicabile l'IRAP, anche se la segretaria assiste contemporaneamente altri medici.
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