Cassazione Civile, Ordinanza n. 06471/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La società ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio autocarro in un incidente stradale avvenuto su strada sita nel territorio regionale e asseritamente causato dall’urto con un cinghiale. La domanda era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme sostanziali e processuali perché la Corte territoriale avrebbe escluso il risarcimento per mancata prova dell’entità del danno, nonostante la produzione di fatture e di un preventivo di spesa provenienti da terzi e non specificamente contestati; ha inoltre sostenuto che nei precedenti gradi sarebbe già stata definitivamente accertata la responsabilità dell’ente per il sinistro, sicché sarebbe in discussione solo il quantum. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 1226 c.c. per il diniego della liquidazione equitativa. La Corte di cassazione ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla responsabilità dell’ente, rilevando che il giudice di primo grado aveva deciso sulla base della ragione più liquida, senza una espressa statuizione sull’an debeatur, e che l’appello aveva riguardato solo la prova del danno. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo nella parte relativa al fermo tecnico, ma fondato quanto ai danni materiali al veicolo e alle spese di riparazione, perché la Corte d’appello aveva erroneamente richiesto la prova del pagamento delle fatture, mentre il danno può risultare anche dall’assunzione dell’obbligazione di spesa o dalla comprovata necessità della riparazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti in cui censurava l’esclusione del danno materiale da riparazione per difetto di prova dell’effettivo esborso, ha dichiarato infondata la censura sul fermo tecnico e ha assorbito il secondo motivo sulla liquidazione equitativa. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese. In sede di rinvio dovrà קודם accertarsi, secondo i principi richiamati dalla Corte, l’eventuale responsabilità dell’ente e poi rivalutarsi la prova e la quantificazione del pregiudizio economico relativo alle riparazioni del veicolo.
Norme richiamate
Richiamato come base della disciplina delle azioni risarcitorie per danni causati da fauna selvatica, secondo il più recente orientamento di legittimità.
Richiamato come alternativa ormai superata per la fattispecie dei danni da fauna selvatica, rispetto all'applicazione dell'art. 2052 c.c.
Usato nel motivo di ricorso per censurare la valutazione del danno risarcibile e del nesso tra sinistro e pregiudizio economico.
Richiamato per la richiesta di liquidazione equitativa del danno, poi assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato anche dal secondo motivo come parametro della liquidazione equitativa del danno.
Richiamato nel primo motivo in tema di criteri di valutazione del danno risarcibile.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla prova per presunzioni e alla valutazione indiziaria della documentazione prodotta.
Richiamato nel primo motivo per contestare la valutazione delle prove e dei documenti non specificamente contestati.
Richiamato nel primo motivo per contestare il giudizio di attendibilità e di efficacia probatoria della documentazione prodotta.
Richiamato nel primo motivo con riferimento alla mancata contestazione specifica della controparte.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo come parametro del giusto processo e della motivazione della decisione.
Indicato per il deposito di memorie in vista della camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei giudizi di risarcimento dei danni da fauna selvatica non può considerarsi formato un giudicato interno sulla responsabilità dell'ente se la sentenza di primo grado non contiene una espressa statuizione sull'an debeatur e la decisione si fonda, anche implicitamente, sulla ragione più liquida.
- Il danno da fermo tecnico del veicolo non si presume e deve essere specificamente allegato e dimostrato mediante la prova della spesa per un mezzo sostitutivo o della perdita di utilità economica derivante dal mancato uso del mezzo.
- Ai fini della prova del danno materiale subito da un veicolo, il preventivo di spesa redatto unilateralmente e non confermato dall'autore non è, da solo, sufficiente a dimostrare il quantum debeatur.
- Le fatture commerciali relative a riparazioni possono costituire elemento probatorio idoneo non solo se accompagnate dalla prova del pagamento, ma anche quando attestino l'assunzione dell'obbligazione di spesa o la necessità delle riparazioni; il danno patrimoniale può consistere anche nella nascita del debito, non essendo richiesta la prova dell'avvenuto esborso.
- Nel risarcimento del danno da sinistro stradale, la quantificazione deve essere ancorata ai costi correnti di mercato e la documentazione di spesa va valutata complessivamente, anche in concorso con elementi presuntivi e di comune esperienza; non è corretto negare il danno solo per la mancanza della quietanza di pagamento.
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