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Sentenza

Sentenza n. 4536/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente e liquidato le spese del primo grado in euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva ottenuto dal Tribunale di Savona una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riferita agli anni di servizio con contratto a tempo determinato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, l’interessato aveva proposto ricorso al TAR Liguria, che aveva accolto la domanda e assegnato all’amministrazione un termine di 60 giorni per costituire la Carta elettronica, liquidando tuttavia le spese di lite in soli 500 euro in ragione del carattere seriale della controversia. L’appello era diretto esclusivamente contro la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado. L’appellante lamentava la violazione dei minimi tariffari e delle disposizioni sull’equo compenso e sul decoro professionale, chiedendo la liquidazione di 1.189 euro, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, elevandole da 500 a 800 euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato. Ha ritenuto non corretta la quantificazione originaria perché inferiore ai valori tariffari applicabili, pur riconoscendo che il giudice di primo grado aveva adeguatamente motivato il carattere seriale e non complesso della controversia. Il Collegio ha ribadito che la liquidazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità giudiziale, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. Sono state compensate le spese del grado di appello, considerato il parziale accoglimento e il fatto che l’appellante aveva richiesto una somma superiore a quella liquidata. È stata confermata la refusione del contributo unificato, ove versato, in favore dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    La riduzione dei compensi prevista dalla disposizione deve essere applicata senza consentire, comunque, una liquidazione inferiore a una somma non meramente simbolica e non lesiva del decoro professionale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario; la distrazione è stata disposta dal Collegio.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato quale fondamento della tutela del decoro professionale nella determinazione del compenso dell’avvocato.

  • l. n. 247/2012

    Richiamata dall’appellante a sostegno dell’inderogabilità dei minimi tariffari e della tutela del decoro professionale.

  • l. n. 794/1942

    Richiamata dall’appellante in materia di compensi professionali.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice; la motivazione specifica è necessaria quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza, non anche quando applica tale regola tenendo conto della complessità e del carattere seriale della controversia.
  • La discrezionalità nella quantificazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale dell’avvocato.
  • Il carattere seriale e la modesta complessità della controversia possono giustificare una riduzione della liquidazione rispetto ai valori ordinari, ma non possono condurre a una quantificazione inferiore ai valori tariffari applicabili in misura incompatibile con il decoro professionale.
  • In caso di accoglimento solo parziale dell’appello proposto esclusivamente sulla quantificazione delle spese, le spese del grado di appello possono essere compensate, mentre deve essere riconosciuta la refusione del contributo unificato ove versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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