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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26106/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto e da una successiva transazione tra le parti. La società appaltatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute sulla base di due fatture: una per la restituzione di un importo trattenuto dalla committente a titolo di garanzia, l'altra per il pagamento previsto dalla transazione a fronte della consegna della documentazione pattuita. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e rigettato anche la riconvenzionale della committente. In appello, l'appaltatrice sosteneva di avere adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dalla transazione e di avere diritto sia al pagamento legato alla documentazione sia alla restituzione della somma trattenuta in garanzia. La corte territoriale ha però ritenuto incompleta la documentazione consegnata, osservando che i DURC prodotti riguardavano altre società, e ha escluso che vi fosse stata accettazione delle opere da parte del committente, con conseguente rigetto dell'appello principale e mancato esame dell'incidentale subordinato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 342 e 115 c.p.c. per asserita violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum, sostenendo che la questione della mancata consegna dei documenti non fosse stata devoluta con l'appello incidentale della controparte; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1665, 1666 e 1667 c.c., affermando che, per l'esecuzione completa dell'opera, la sua approvazione, la consegna e l'immissione in possesso del bene, dovesse presumersi l'accettazione per facta concludentia e quindi operare le conseguenze dell'art. 1667 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello aveva semplicemente confermato la decisione di primo grado sul punto della incompletezza della documentazione, sicché non era necessario alcun appello incidentale della controparte e non vi era violazione del principio di devoluzione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la corte territoriale aveva accertato in fatto che non erano avvenute verifica, collaudo o accettazione delle opere, né era stata provata l'ultimazione a regola d'arte; tale accertamento di merito non è sindacabile in cassazione e la censura era comunque generica, poiché invocava una violazione di legge senza indicare specifici fatti storici omessi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è ravvisabile quando il giudice d'appello si limiti a confermare sul punto la decisione di primo grado senza necessità di ulteriore devoluzione da parte dell'appellato.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta generica e non idonea a superare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha escluso la violazione del principio di devoluzione in presenza di conferma della decisione di primo grado.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Le doglianze sono state formulate come violazioni di legge, ma una parte della critica mirava in realtà a contestare accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 1665 c.c.

    L'accettazione dell'opera richiede un accertamento in fatto sulla verifica e sul collaudo o su comportamenti univoci equivalenti.

  • art. 1666 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'avvenuta esecuzione e consegna dell'opera, ma la Corte ha fatto prevalere l'accertamento di mancata verifica e mancata accettazione.

  • art. 1667 c.c.

    Le conseguenze della garanzia per difformità e vizi presuppongono l'avvenuta accettazione dell'opera, che nel caso concreto è stata esclusa in fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertati i presupposti processuali, la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, non vi è violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum quando il giudice di secondo grado conferma una statuizione di primo grado già devoluta dall'appellante; in tal caso non è necessario un ulteriore motivo di appello incidentale della controparte sul medesimo capo.
  • In tema di appalto, l'accettazione dell'opera non può essere desunta automaticamente dalla sola consegna o dall'immissione nel possesso del bene, occorrendo un accertamento in fatto su verifica, collaudo o comportamenti univoci di ricezione senza riserve.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito quando la censura, in sostanza, mira a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
  • Le conseguenze previste dagli artt. 1666 e 1667 c.c. presuppongono che sia provata l'ultimazione dell'opera e la sua accettazione, salvo che il ricorrente indichi specifici fatti storici omessi e decisivi.
  • La genericità della censura impedisce il sindacato di legittimità quando non siano chiaramente indicati i fatti storici decisivi asseritamente trascurati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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