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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08878/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. La sentenza di patteggiamento è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una sentenza del Tribunale resa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando: un difetto di motivazione sulla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; un'apparente incertezza nella qualificazione giuridica del fatto; criticità nel giudizio sulla recidiva; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze fossero inammissibili perché, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente impugnazioni solo per le specifiche ipotesi di violazione di legge previste dalla norma, e le censure dedotte non rientravano in tale perimetro. In particolare, le doglianze sull'art. 129 c.p.p. richiedevano valutazioni di fatto non consentite; quelle sulla qualificazione giuridica non emergevano immediatamente dall'imputazione; quelle sulla recidiva non delineavano una pena illegale secondo i criteri delle Sezioni Unite; quella sulla sospensione condizionale era comunque coerente con il concordato.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    sentenza resa ai sensi degli artt. 444 e ss cpp

    La decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano limiti speciali di impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma; censure diverse, in particolare motivazionali o che richiedano verifiche di fatto, sono inammissibili.

  • art. 129 c.p.p.

    insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp

    La doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento non è scrutinabile in cassazione contro il patteggiamento se non nei limiti della violazione di legge dedotta secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103

    La riforma ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i casi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento.

  • sentenza Sez. U, n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    Il richiamo serve a delimitare il concetto di pena illegale; nel caso concreto il giudizio sulla recidiva non integrava tale ipotesi.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo per i vizi di legge tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che mirano a una rivalutazione del fatto o a un controllo motivazionale non consentito.
  • La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile quando richiede accertamenti di merito o verifiche in fatto estranee al limitato sindacato ammesso sul patteggiamento.
  • Le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili se non risultano immediatamente desumibili dal capo d'imputazione e presuppongono accertamenti fattuali incompatibili con il rimedio azionato.
  • Il sindacato sulla recidiva, in sede di ricorso contro il patteggiamento, è ammissibile solo se incide sulla legalità della pena nei termini della pena illegale; non ogni critica alla valutazione della recidiva integra un vizio deducibile.
  • La mancata concessione della sospensione condizionale non è censurabile come vizio autonomo se la decisione è coerente con l'accordo raggiunto tra le parti e non determina una pena illegale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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