Cassazione Penale, Ordinanza n. 08878/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. La sentenza di patteggiamento è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza del Tribunale resa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando: un difetto di motivazione sulla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; un'apparente incertezza nella qualificazione giuridica del fatto; criticità nel giudizio sulla recidiva; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze fossero inammissibili perché, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente impugnazioni solo per le specifiche ipotesi di violazione di legge previste dalla norma, e le censure dedotte non rientravano in tale perimetro. In particolare, le doglianze sull'art. 129 c.p.p. richiedevano valutazioni di fatto non consentite; quelle sulla qualificazione giuridica non emergevano immediatamente dall'imputazione; quelle sulla recidiva non delineavano una pena illegale secondo i criteri delle Sezioni Unite; quella sulla sospensione condizionale era comunque coerente con il concordato.
Norme richiamate
sentenza resa ai sensi degli artt. 444 e ss cpp
La decisione impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale operano limiti speciali di impugnazione.
limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma; censure diverse, in particolare motivazionali o che richiedano verifiche di fatto, sono inammissibili.
insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp
La doglianza sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento non è scrutinabile in cassazione contro il patteggiamento se non nei limiti della violazione di legge dedotta secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103
La riforma ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i casi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento.
sentenza Sez. U, n. 33040 del 2015 (Jazouli)
indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (Jazouli)
Il richiamo serve a delimitare il concetto di pena illegale; nel caso concreto il giudizio sulla recidiva non integrava tale ipotesi.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo per i vizi di legge tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili le censure che mirano a una rivalutazione del fatto o a un controllo motivazionale non consentito.
- La doglianza relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è proponibile quando richiede accertamenti di merito o verifiche in fatto estranee al limitato sindacato ammesso sul patteggiamento.
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili se non risultano immediatamente desumibili dal capo d'imputazione e presuppongono accertamenti fattuali incompatibili con il rimedio azionato.
- Il sindacato sulla recidiva, in sede di ricorso contro il patteggiamento, è ammissibile solo se incide sulla legalità della pena nei termini della pena illegale; non ogni critica alla valutazione della recidiva integra un vizio deducibile.
- La mancata concessione della sospensione condizionale non è censurabile come vizio autonomo se la decisione è coerente con l'accordo raggiunto tra le parti e non determina una pena illegale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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