Cassazione Penale, Sentenza n. 7420/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva respinto la domanda di riparazione per la custodia cautelare subita. La domanda di riparazione era fondata sul fatto che Desiderato era stato definitivamente assolto dai reati per i quali era stato incarcerato; nel ricorso per cassazione si denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 314 c.p.p., deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto una condotta ostativa del ricorrente nonostante le prove a carico fossero scarse (una sola intercettazione) e che il Tribunale del riesame avesse riscontrato assenza di elementi per i reati di danneggiamento e detenzione armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo la quale Desiderato ha tenuto una condotta gravemente colposa e sinergica rispetto all'emissione della misura cautelare, idonea a offrire la falsa apparenza della sua responsabilità penale. La decisione si è fondata, in particolare, sulla valutazione della lunga conversazione intercettata del 10/11/2010 in cui Desiderato risultava integrato nell'ambiente criminale e si offriva per eseguire un attentato; tale comportamento, pur non integrando più la responsabilità penale a seguito dell'assoluzione, è stato ritenuto causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali del Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Il giudice della riparazione valuta se la custodia cautelare sia stata causata da dolo o colpa grave dell'interessato; la colpa rilevante è intesa in senso oggettivo (componente materiale della condotta) e non coincide con la colpa penale. Occorre una valutazione ex ante e autonoma rispetto al processo penale per verificare se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un reato, giustificando così il diniego dell'indennizzo.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - Maltese
Conferma che il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma e non finalizzata a riconsiderare la responsabilità penale, ma a stabilire se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza del reato ai fini dell'indennizzo.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - Sarnataro
Ribadisce l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale e la possibilità per il giudice di valutare il materiale probatorio in rapporto alle condizioni civili per l'indennizzo.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018 (B)
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018
Stabilisce che, nei reati associativi, comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio possono integrare la condizione ostativa della colpa grave al riconoscimento dell'indennizzo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha un potere di valutazione autonomo rispetto al giudice penale: non si riapre il processo per accertare la colpevolezza, ma si verifica ex ante se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di colpevolezza e dunque abbia contribuito, con dolo o colpa grave, alla misura cautelare.
- La 'colpa grave' rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è valutata su base oggettiva (parametro dell'id quod plerumque accidit) e comprende condotte macroscopicamente negligenti o comportamenti percepibili come prova di contiguità a un ambiente criminale.
- L'assoluzione nel processo penale non impedisce che, sul piano civilistico dell'indennizzo, il giudice ritenga fondata la responsabilità colposa o dolosa che abbia indotto l'autorità giudiziaria ad adottare la misura cautelare.
- Elementi come intercettazioni e conversazioni che mostrino integrazione nell'ambiente criminale o offerta di compiere reati possono essere valorizzati dal giudice della riparazione per escludere l'indennizzo.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese, a sanzioni pecuniarie e alla rifusione delle spese processuali della parte resistente.
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