Deliberazione n. 317 del 29/04/2026
Provvedimento del 29 aprile 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. L’intervento era finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulla piattaforma e a disporne, ove acquisito in chiaro, la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Il provvedimento si fonda sulla procedura urgente prevista dal regolamento interno del Garante e viene adottato entro il termine richiesto dalla disciplina sul revenge porn.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di un intervento urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram
Il provvedimento riguarda Telegram FZ-LLC ed è adottato nell’ambito della procedura speciale prevista per i casi di c.d. revenge porn. Il Garante ratifica una determinazione urgente già assunta dal dirigente competente per impedire l’eventuale diffusione di materiale segnalato dall’interessato.
Contesto normativo e origine del procedimento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per consentire a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, secondo gli articoli 143 e 144 del Codice. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica dell’Autorità.
La segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha presentato una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo un intervento presso la piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il contenuto esatto del materiale non viene descritto nel provvedimento, ma è qualificato come materiale rientrante nella disciplina sui contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Provvedimento urgente del 20 aprile 2026
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina di settore, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 188 del 20 aprile 2026. Il provvedimento urgente ha disposto:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la necessità di comunicare tempestivamente all’Autorità l’adozione delle misure richieste.
Trasmissione e ratifica
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 20 aprile 2026. Successivamente, valutata la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato il provvedimento d’urgenza in data 29 aprile 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito finale
L’esito del procedimento è la conferma dell’ordine urgente rivolto a Telegram FZ-LLC per bloccare la possibile diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, se acquisito, la conservazione temporanea a fini probatori nel rispetto di misure idonee a tutelare la riservatezza degli interessati.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo un intervento presso la piattaforma Telegram indicata come possibile canale di diffusione del materiale sessualmente esplicito. Il richiamo normativo riguarda il meccanismo accelerato previsto per i casi di c.d. revenge porn, con decisione dell’Autorità entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 188 del 20 aprile 2026 in via d’urgenza. Sono state impartite due misure: l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a fini probatori, con modalità idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 29 aprile 2026, ha ratificato il provvedimento urgente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. La ratifica conferma l’efficacia dell’atto adottato dal dirigente nei confronti di Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura speciale prevista per la tutela rapida contro la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.
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