Sentenza n. 318/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 1037/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di ammonimento del Questore di Firenze per condotte moleste e minacciose
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha contestato il provvedimento di ammonimento e la sentenza di primo grado deducendo la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 della l. n. 241/1990. In particolare, ha lamentato l’insussistenza dei presupposti di fatto, l’irragionevolezza e sproporzione della misura, l’assenza di una pluralità di episodi successivi e reiterati idonei a determinare patimento o modificazione delle abitudini di vita della persona offesa, nonché il difetto, la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione. Ha inoltre dedotto che le condotte si sarebbero collocate nell’ambito della conclusione di una relazione affettiva o di stretta amicizia, si sarebbero concentrate in un periodo limitato e non avrebbero evidenziato attualità e persistenza tali da giustificare l’intervento preventivo. Infine, ha denunciato carenza istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto assumere ulteriori informazioni dagli organi investigativi, non essendo sufficienti gli elementi inizialmente acquisiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha qualificato l’ammonimento del Questore come misura spiccatamente preventiva e cautelare, finalizzata a dissuadere da condotte persecutorie e a prevenire reati contro la persona sulla base di una valutazione prognostica ex ante. Quanto ai presupposti, ha ritenuto non manifestamente irragionevole la valutazione dell’Amministrazione, considerando significativo l’episodio dell’accesso presso l’abitazione della persona offesa, anche alla luce della presenza di un altro soggetto e della reazione dell’appellante, nonché dei successivi danneggiamenti e delle ripetute presenze nei pressi dell’abitazione. Tali elementi potevano essere ricondotti al clima di tensione e all’atteggiamento persecutorio, anche se non fosse stato identificato l’autore dei danneggiamenti. La mancata prosecuzione delle condotte dopo l’avvio del procedimento è stata ritenuta scarsamente significativa e, anzi, compatibile con il carattere deliberatamente persecutorio delle condotte precedenti. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammonimento, l’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, senza necessità di una documentazione dello stato d’ansia, e ha escluso la carenza istruttoria, in ragione della natura preventiva della misura e dell’esigenza di celerità e tempestività dell’intervento. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
La norma costituisce il paradigma normativo dei presupposti per l’adozione dell’ammonimento del Questore; la sussistenza di tali presupposti è stata ritenuta non manifestamente irragionevole nel caso concreto.
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
È stata invocata dall’appellante con riferimento ai presupposti e agli adempimenti istruttori dell’ammonimento; il giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi informativi raccolti dall’Amministrazione, in considerazione della natura preventiva e cautelare della misura.
art. 612-bis c.p.
L’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa è stata considerata uno degli elementi integrativi del reato di atti persecutori e, nel caso concreto, elemento sufficiente a sorreggere la misura anche in assenza di prova documentale di uno stato d’ansia.
art. 3 l. n. 241/1990
Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo adeguatamente valutati gli elementi fattuali posti a fondamento dell’ammonimento.
art. 3 Cost.
Richiamato dall’appellante in relazione ai dedotti vizi di motivazione, ragionevolezza e proporzionalità; le censure sono state respinte.
art. 97 Cost.
Richiamato dall’appellante in relazione alla legittimità dell’azione amministrativa; non sono state ravvisate violazioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle persone mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore è una misura preventiva e cautelare, fondata su una valutazione prognostica ex ante e finalizzata a dissuadere da condotte persecutorie e a prevenire reati contro la persona; non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario.
- Nel sindacato sull’ammonimento del Questore, il giudice amministrativo deve verificare che la valutazione dell’Amministrazione non sia manifestamente irragionevole, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
- La valutazione dei presupposti dell’ammonimento non deve essere atomistica, ma può considerare unitariamente una sequenza di episodi e il contesto relazionale nel quale si inseriscono, comprese condotte non direttamente attribuite al destinatario quando siano ragionevolmente ricondotte dall’Amministrazione al clima di tensione e agli elementi persecutori accertati.
- Ai fini dell’ammonimento, l’alterazione delle abitudini di vita della persona offesa può integrare il presupposto rilevante anche senza documentazione di uno stato d’ansia, trattandosi di elementi alternativi nell’ambito della fattispecie degli atti persecutori.
- La natura preventiva e cautelare dell’ammonimento giustifica un’istruttoria caratterizzata da celerità e tempestività: non è necessario svolgere ulteriori accertamenti quando gli elementi già raccolti offrano un quadro informativo sufficiente e la valutazione amministrativa non risulti manifestamente irragionevole.
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