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Ordinanza

Ordinanza n. 2968/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la correzione dell’errore materiale della sentenza 28 ottobre 2025, n. 8355 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa202306700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaaltro

Atto impugnato: richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8355 del 28 ottobre 2025, relativamente alla quantificazione delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 86 c.p.a., la correzione dell'errore materiale presente nella sentenza n. 8355 del 28 ottobre 2025, nella quale la motivazione indicava la condanna del Comune al pagamento di euro 3.000 oltre accessori, mentre il dispositivo indicava euro 5.000 oltre accessori. Hanno chiesto di dare prevalenza al dispositivo. Il Comune si è opposto richiamando un orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in caso di contrasto, dovrebbe prevalere la motivazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha qualificato il contrasto tra motivazione e dispositivo come errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. Ha stabilito che la motivazione prevale soltanto quando contiene una specifica esplicitazione delle ragioni della regolazione delle spese. Quando, invece, la motivazione non illustra le ragioni della quantificazione, prevale il dispositivo. Poiché nella sentenza n. 8355 la motivazione si limitava ad affermare la condanna senza spiegare la quantificazione di euro 3.000, il Collegio ha disposto la sostituzione della somma di euro 3.000 con quella di euro 5.000, in conformità al dispositivo originario. Ha inoltre rilevato che euro 5.000 costituisce il minimo tariffario per cause della specie. Le spese dell'ordinanza non sono disciplinate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; il contrasto non motivato tra motivazione e dispositivo circa la quantificazione delle spese può essere corretto dando prevalenza al dispositivo.

Massime di principio

  • In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo di una sentenza amministrativa sulla quantificazione delle spese di lite, la motivazione prevale soltanto se esplicita le ragioni della specifica quantificazione adottata.
  • Se la motivazione della sentenza non contiene alcuna argomentazione sulla quantificazione delle spese, deve essere data prevalenza al dispositivo, che rappresenta la statuizione decisoria immediatamente precettiva.
  • Il contrasto tra una quantificazione delle spese meramente indicata in motivazione e una diversa quantificazione contenuta nel dispositivo costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., quando non comporta una nuova valutazione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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