Sentenza del 17/12/2019 n. 33312 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.K. ha impugnato l'avviso di pagamento relativo all'evasione dei diritti di confine e dell'IVA all'importazione, sostenendo che la propria residenza fiscale e normale fosse nella Repubblica Ceca e che, pertanto, il veicolo potesse beneficiare del regime di temporanea ammissione previsto dalla Convenzione di New York del 1954. In Cassazione ha contestato la motivazione della CTR, lamentando che non fosse stata adeguatamente considerata la sua assoluzione in sede penale e la documentazione relativa alla residenza a Pilsen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi erano stati formulati secondo il previgente vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, non applicabile alla sentenza pubblicata dopo l'11 settembre 2012. Inoltre, le censure miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e della residenza fiscale, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente non aveva neppure trascritto il contenuto dei documenti richiamati né indicato specificamente dove e quando fossero stati prodotti, violando l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. F.K. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.935,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 216 e 292 (T.U.L.D.)
Sono state richiamate come disposizioni poste a fondamento della contestazione doganale relativa all'evasione dei diritti di confine e dell'IVA all'importazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012
"non sono più ammissibili ... le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione"
Dopo la riforma, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, oppure alle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irrimediabilmente contraddittoria.
Art. 111, comma 6, Cost.
Richiede che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la violazione rileva in Cassazione solo quando la motivazione non supera il cosiddetto minimo costituzionale.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente o quella incomprensibile possono determinare la nullità della sentenza.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, riportandone il contenuto rilevante e precisando dove e quando siano stati prodotti; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità.
Convenzione di New York del 1954
È stata invocata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della temporanea ammissione del veicolo, ma la questione non è stata riesaminata nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti temporali.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, come la residenza fiscale effettiva: occorre denunciare uno specifico errore di diritto o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, non sono più proponibili censure generiche di motivazione insufficiente o contraddittoria; il vizio deve rientrare nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Il richiamo a documenti, sentenze o prove impone di riportarne il contenuto essenziale e di indicare con precisione dove e quando siano stati prodotti nei precedenti gradi di giudizio.
- L'assoluzione penale non determina automaticamente l'esito del procedimento tributario: il giudice tributario valuta autonomamente i fatti e le prove rilevanti ai fini fiscali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente normalmente sopporta le spese del giudizio e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 102 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 151 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 526 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 564 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 17 dic 2019Sentenza del 17/12/2019 n. 670 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →