Sentenza n. 8563/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere celermente l’iter procedimentale, con l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di formalizzazione della domanda di visto per lavoro subordinato. La domanda era stata sollecitata nel giugno 2025 e presupponeva un nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione l'8 febbraio 2024. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 e la conseguente violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L'amministrazione ha opposto la perdurante sospensione del nulla osta prevista dall'art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., ritenendo integrati entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protrattasi oltre il termine procedimentale. Il Collegio ha considerato rilevante il fatto che il ricorrente avesse richiesto l'appuntamento già nel giugno 2025 e ottenuto il nulla osta l'8 febbraio 2024. Ha inoltre ritenuto che il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. n. 145/2024 rendesse non ulteriormente prorogabile la sospensione del nulla osta, imponendo all'amministrazione competente di risolvere la questione, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, e a concludere il procedimento nei successivi 90 giorni. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'elevato numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e delle sopravvenienze normative e complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio; il ricorso è accoglibile quando sussistono un obbligo di provvedere e un'inerzia dell'amministrazione oltre il termine previsto.
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Prevede il termine richiamato per la conclusione del procedimento relativo al visto; il suo decorso è stato posto a fondamento della contestazione del silenzio.
art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024
Prevede la sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato; secondo il TAR, tale sospensione non può protrarsi indefinitamente e deve essere risolta dall'amministrazione entro un termine ragionevole.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio richiede la simultanea sussistenza di un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e di un'inerzia protrattasi oltre il termine previsto per la sua conclusione.
- La sospensione procedimentale prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve risolvere la sospensione e definire il procedimento, eventualmente previa sollecitazione dell'amministrazione coinvolta.
- Nel procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, la protrazione della sospensione del nulla osta non esonera l'amministrazione diplomatica dall'obbligo di convocare l'interessato e concludere il procedimento entro termini fissati dal giudice.
- Nell'accogliere un ricorso avverso il silenzio, il giudice può ordinare la convocazione dell'interessato entro un termine e la conclusione del procedimento entro un distinto termine successivo, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione spettantele.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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