Cassazione Penale, Sentenza n. 12157/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che li aveva parzialmente riformati e condannati per delitti fiscali, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento e indebito utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Le censure principali: (i) inesistenza del reato fiscale ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 74/2000 perché gli introiti non dichiarati sarebbero stati compensati da costi effettivamente sostenuti (pagamenti in nero), con conseguente mancanza del dolo di evasione; (ii) inversione dell'onere della prova e mancata considerazione/omessa motivazione rispetto ai costi non contabilizzati; (iii) contestazione della qualifica di amministratore di fatto attribuita a Francesco Mura (art. 2639 c.c.) e del suo concorso; (iv) censura della qualificazione e quantificazione del profitto confiscabile; (v) impugnazione delle statuizioni in tema di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), sostenendo l'assenza del reato presupposto o del reimpiego del profitto; (vi) contestazione dell'indebito utilizzo di carte/strumenti di pagamento (assenza di danno e di utilizzo indebito se i fondi erano effettivamente disponibili).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi ai delitti fiscali, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui, quando i ricavi non dichiarati emergono da elementi documentali precisi (es. movimenti bancari), i costi non contabilizzati possono essere riconosciuti solo se il contribuente produce allegazioni fattuali idonee a dimostrarne l'esistenza e l'inerenza; in mancanza, l'accertamento del profitto tassabile e della imposta evasa è legittimo. I motivi che si risolvevano in un diverso apprezzamento delle prove o in un 'travisamento del fatto' sono stati ritenuti non ammissibili in Cassazione. Quanto alla partecipazione di Francesco Mura come amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello che aveva indicato plurimi elementi di continuità e significatività delle sue funzioni gestorie. Sui reati di autoriciclaggio la Corte ha confermato la ricostruzione della corte territoriale: il profitto è stato individuato come risparmio di imposta (circa €169.000) e la temporalità e gli elementi probatori sono stati ritenuti sufficienti a collegare tale profitto alle operazioni di acquisto di tagliandi vincenti usate per sostituire il denaro illecito. Infine, sul punto dell'indebito utilizzo di carte e strumenti di pagamento la Corte ha richiamato orientamento consolidato secondo cui l'utilizzo indebito integra reato anche in assenza di danno effettivo e anche se i fondi erano comunque disponibili, essendo la fattispecie volta a tutelare interessi pubblici e la fiducia nel sistema finanziario. Per tutte queste ragioni i ricorsi sono stati respinti per inammissibilità.
Norme richiamate
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 3
non presente citazione testuale nella decisione
reato di dichiarazione fraudolenta/omissione: la Corte richiama che, quando i ricavi non dichiarati sono ricostruiti su elementi documentali, i costi non contabilizzati vanno riconosciuti solo se il contribuente produce allegazioni fattuali sufficienti a dimostrarne esistenza e inerenza
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), artt. 72, 81, 83
non presente citazione testuale nella decisione
riferimenti normativi al regime fiscale e alla determinazione del reddito; la Corte utilizza tali norme per inquadrare la questione della deducibilità e inerenza dei costi
Codice penale, art. 648-ter.1
non presente citazione testuale nella decisione
autoriciclaggio: la Corte conferma che il reato presuppone un profitto derivante dal reato tributario e l'impiego o sostituzione di quel profitto; il profitto può corrispondere al risparmio di imposta se ricadente in un incremento patrimoniale concreto e immediato collegato al reato
Codice penale, art. 615-ter
presente come riferimento al capo 51 ma senza testo
riferita alla contestazione di specifiche condotte informatiche/telematiche; la Corte valuta la prova e la motivazione di merito
Codice civile, art. 2639
non presente citazione testuale nella decisione
definizione di amministratore di fatto: chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione; la Corte di cassazione conferma che la Corte d'appello ha correttamente valutato elementi di continuità e significatività per attribuire tale qualifica
Codice di procedura penale, art. 121
non presente citazione testuale nella decisione
richiamato dai ricorrenti per contestare l'ammissibilità/tardività di allegazioni; la Corte ritiene le doglianze generiche e non sufficienti per invertire la decisione di merito
Codice di procedura penale, art. 190
non presente citazione testuale nella decisione
in riferimento alla prova e alla produzione documentale: la Corte ricorda che il giudice di merito può valutare l'esibizione di documenti e non è obbligato a recepire allegazioni generiche prive di valore probatorio
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 109, comma 4, lett. b
i ricorrenti invocavano la prova libera dei costi non contabilizzati; la Corte ritiene però che, in sede penale, occorrano allegazioni fattuali concrete per il riconoscimento di tali costi
Codice penale, art. 240
menzionato dai ricorrenti in relazione alla confisca
riferito al criterio di determinazione del profitto confiscabile; la Corte d'appello ha quantificato il profitto nel risparmio di imposta effettivo determinato e la Cassazione non ha ravvisato censure ammissibili
Codice di procedura penale, art. 581 e art. 591 e art. 606
art. 606 comma lett. e citato
richiamati in relazione ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione e ai limiti del sindacato di legittimità sul travisamento del fatto: la Cassazione non può riesaminare liberamente la valutazione delle prove, potendo controllare solo i vizi di diritto, la carenza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione
Giurisprudenza consolidata (massime richiamate)
numerose sentenze di Cassazione citate nel testo (es. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023; Sez. U. n. 31617 del 21/07/2015; Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023 ecc.)
la Corte utilizza orientamenti consolidati per affermare principi su oneri probatori in reati tributari, nozione di profitto nei reati fiscali, limiti del sindacato di legittimità e portata dell'utilizzo indebito di carte di pagamento
Massime di principio
- Quando il reddito non dichiarato è ricostruito sulla base di elementi documentali (es. registrazioni contabili o movimenti bancari), il contribuente che invoca costi non contabilizzati deve fornire allegazioni fattuali concrete e, se possibile, documentazione che dimostri esistenza, ammontare e inerenza dei costi; in mancanza, il giudice può determinare l'imposta evasa sulla base delle risultanze oggettive
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione del giudice di merito salvo che non sussistano vizi di diritto, carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: i c.d. motivi di 'travisamento del fatto' sono in gran parte inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura delle emergenze probatorie
- Nel diritto penale tributario il 'profitto' del reato può consistere in un risparmio di spesa (imposta non versata); per collegarlo a reati successivi di riciclaggio/autoriciclaggio occorrono elementi che dimostrino la pertinenzialità e la stretta connessione temporale fra il risparmio e l'operazione di reinvestimento/sostituzione
- L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) richiede il reato presupposto e il successivo impiego/sostituzione del profitto illecito: il giudice valuta la sussistenza in base alla prova complessiva, considerando anche la contiguità temporale e movimenti finanziari indicativi
- L'utilizzo indebito di carte o strumenti di pagamento integra fattispecie penalmente rilevante anche senza un danno patrimoniale effettivo al titolare della carta: la norma tutela interessi pubblici e la fiducia nel sistema finanziario, per cui l'uso da parte di soggetti non titolari e per finalità illecite è sanzionabile
- Per impugnare efficacemente decisioni di merito in Cassazione è necessario formulare censure di diritto specifiche e confrontarsi espressamente con la motivazione della corte d'appello; la mera ripetizione dei motivi di appello o deduzioni meramente alternative non soddisfa i requisiti di ammissibilità
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