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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12157/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che li aveva parzialmente riformati e condannati per delitti fiscali, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento e indebito utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Le censure principali: (i) inesistenza del reato fiscale ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 74/2000 perché gli introiti non dichiarati sarebbero stati compensati da costi effettivamente sostenuti (pagamenti in nero), con conseguente mancanza del dolo di evasione; (ii) inversione dell'onere della prova e mancata considerazione/omessa motivazione rispetto ai costi non contabilizzati; (iii) contestazione della qualifica di amministratore di fatto attribuita a Francesco Mura (art. 2639 c.c.) e del suo concorso; (iv) censura della qualificazione e quantificazione del profitto confiscabile; (v) impugnazione delle statuizioni in tema di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), sostenendo l'assenza del reato presupposto o del reimpiego del profitto; (vi) contestazione dell'indebito utilizzo di carte/strumenti di pagamento (assenza di danno e di utilizzo indebito se i fondi erano effettivamente disponibili).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi ai delitti fiscali, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui, quando i ricavi non dichiarati emergono da elementi documentali precisi (es. movimenti bancari), i costi non contabilizzati possono essere riconosciuti solo se il contribuente produce allegazioni fattuali idonee a dimostrarne l'esistenza e l'inerenza; in mancanza, l'accertamento del profitto tassabile e della imposta evasa è legittimo. I motivi che si risolvevano in un diverso apprezzamento delle prove o in un 'travisamento del fatto' sono stati ritenuti non ammissibili in Cassazione. Quanto alla partecipazione di Francesco Mura come amministratore di fatto, la Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello che aveva indicato plurimi elementi di continuità e significatività delle sue funzioni gestorie. Sui reati di autoriciclaggio la Corte ha confermato la ricostruzione della corte territoriale: il profitto è stato individuato come risparmio di imposta (circa €169.000) e la temporalità e gli elementi probatori sono stati ritenuti sufficienti a collegare tale profitto alle operazioni di acquisto di tagliandi vincenti usate per sostituire il denaro illecito. Infine, sul punto dell'indebito utilizzo di carte e strumenti di pagamento la Corte ha richiamato orientamento consolidato secondo cui l'utilizzo indebito integra reato anche in assenza di danno effettivo e anche se i fondi erano comunque disponibili, essendo la fattispecie volta a tutelare interessi pubblici e la fiducia nel sistema finanziario. Per tutte queste ragioni i ricorsi sono stati respinti per inammissibilità.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 3

    non presente citazione testuale nella decisione

    reato di dichiarazione fraudolenta/omissione: la Corte richiama che, quando i ricavi non dichiarati sono ricostruiti su elementi documentali, i costi non contabilizzati vanno riconosciuti solo se il contribuente produce allegazioni fattuali sufficienti a dimostrarne esistenza e inerenza

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), artt. 72, 81, 83

    non presente citazione testuale nella decisione

    riferimenti normativi al regime fiscale e alla determinazione del reddito; la Corte utilizza tali norme per inquadrare la questione della deducibilità e inerenza dei costi

  • Codice penale, art. 648-ter.1

    non presente citazione testuale nella decisione

    autoriciclaggio: la Corte conferma che il reato presuppone un profitto derivante dal reato tributario e l'impiego o sostituzione di quel profitto; il profitto può corrispondere al risparmio di imposta se ricadente in un incremento patrimoniale concreto e immediato collegato al reato

  • Codice penale, art. 615-ter

    presente come riferimento al capo 51 ma senza testo

    riferita alla contestazione di specifiche condotte informatiche/telematiche; la Corte valuta la prova e la motivazione di merito

  • Codice civile, art. 2639

    non presente citazione testuale nella decisione

    definizione di amministratore di fatto: chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione; la Corte di cassazione conferma che la Corte d'appello ha correttamente valutato elementi di continuità e significatività per attribuire tale qualifica

  • Codice di procedura penale, art. 121

    non presente citazione testuale nella decisione

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'ammissibilità/tardività di allegazioni; la Corte ritiene le doglianze generiche e non sufficienti per invertire la decisione di merito

  • Codice di procedura penale, art. 190

    non presente citazione testuale nella decisione

    in riferimento alla prova e alla produzione documentale: la Corte ricorda che il giudice di merito può valutare l'esibizione di documenti e non è obbligato a recepire allegazioni generiche prive di valore probatorio

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 109, comma 4, lett. b

    i ricorrenti invocavano la prova libera dei costi non contabilizzati; la Corte ritiene però che, in sede penale, occorrano allegazioni fattuali concrete per il riconoscimento di tali costi

  • Codice penale, art. 240

    menzionato dai ricorrenti in relazione alla confisca

    riferito al criterio di determinazione del profitto confiscabile; la Corte d'appello ha quantificato il profitto nel risparmio di imposta effettivo determinato e la Cassazione non ha ravvisato censure ammissibili

  • Codice di procedura penale, art. 581 e art. 591 e art. 606

    art. 606 comma lett. e citato

    richiamati in relazione ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione e ai limiti del sindacato di legittimità sul travisamento del fatto: la Cassazione non può riesaminare liberamente la valutazione delle prove, potendo controllare solo i vizi di diritto, la carenza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione

  • Giurisprudenza consolidata (massime richiamate)

    numerose sentenze di Cassazione citate nel testo (es. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023; Sez. U. n. 31617 del 21/07/2015; Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023 ecc.)

    la Corte utilizza orientamenti consolidati per affermare principi su oneri probatori in reati tributari, nozione di profitto nei reati fiscali, limiti del sindacato di legittimità e portata dell'utilizzo indebito di carte di pagamento

Massime di principio

  • Quando il reddito non dichiarato è ricostruito sulla base di elementi documentali (es. registrazioni contabili o movimenti bancari), il contribuente che invoca costi non contabilizzati deve fornire allegazioni fattuali concrete e, se possibile, documentazione che dimostri esistenza, ammontare e inerenza dei costi; in mancanza, il giudice può determinare l'imposta evasa sulla base delle risultanze oggettive
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione del giudice di merito salvo che non sussistano vizi di diritto, carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: i c.d. motivi di 'travisamento del fatto' sono in gran parte inammissibili se si limitano a proporre una diversa lettura delle emergenze probatorie
  • Nel diritto penale tributario il 'profitto' del reato può consistere in un risparmio di spesa (imposta non versata); per collegarlo a reati successivi di riciclaggio/autoriciclaggio occorrono elementi che dimostrino la pertinenzialità e la stretta connessione temporale fra il risparmio e l'operazione di reinvestimento/sostituzione
  • L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) richiede il reato presupposto e il successivo impiego/sostituzione del profitto illecito: il giudice valuta la sussistenza in base alla prova complessiva, considerando anche la contiguità temporale e movimenti finanziari indicativi
  • L'utilizzo indebito di carte o strumenti di pagamento integra fattispecie penalmente rilevante anche senza un danno patrimoniale effettivo al titolare della carta: la norma tutela interessi pubblici e la fiducia nel sistema finanziario, per cui l'uso da parte di soggetti non titolari e per finalità illecite è sanzionabile
  • Per impugnare efficacemente decisioni di merito in Cassazione è necessario formulare censure di diritto specifiche e confrontarsi espressamente con la motivazione della corte d'appello; la mera ripetizione dei motivi di appello o deduzioni meramente alternative non soddisfa i requisiti di ammissibilità

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