Sentenza n. 434/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 713/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 4130/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 17.03.2025, NOTIFICATA IL 26.03.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI, PER IMPORTO PARI AD EURO 7.303,76.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 7.303,76 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione di contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, con pagamento dell'importo risarcitorio liquidato e degli interessi legali, escluse le spese giudiziali distratte direttamente in favore dei procuratori antistatari. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza conforme all'originale e dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. Ha verificato che la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l'inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'integrale esecuzione. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, rilevando la possibile serialità dell'inottemperanza ministeriale rispetto a numerose condanne relative alla retribuzione professionale docenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c., come riformulato dall'art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
La sentenza civile azionata deve essere attestata conforme all'originale per poter essere notificata ai fini dell'esecuzione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo inutile decorso rende procedibile l'azione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rilevante per l'attestazione di conformità della sentenza civile notificata ai fini dell'esecuzione.
d.m. n. 55/2014
I parametri forensi sono stati utilizzati per liquidare le spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile per l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato validamente notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, quando le funzioni commissariali siano connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo se la relativa attività è già compresa nelle funzioni retribuite dall'amministrazione di appartenenza.
- L'inottemperanza seriale di un'amministrazione a plurime pronunce giudiziali può giustificare la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.
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