Cassazione Civile, Ordinanza n. 05841/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria regionale il diniego di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 relativo a una lite pendente concernente un avviso di recupero di credito d'imposta indebitamente utilizzato per gli anni 2013 e 2014. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo, da un lato, nulla ma sanata la notifica del diniego eseguita alla parte personalmente e, dall'altro, illegittimo il diniego perché l'Ufficio avrebbe motivato il rigetto sulla natura dell'atto impositivo, mentre la lite verteva su un atto di recupero di credito d'imposta qualificabile come atto di accertamento e quindi definibile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/73, sostenendo che la CTR avesse escluso illegittimamente la possibilità di integrare in giudizio la motivazione del diniego; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, affermando che il diniego era comunque fondato sulla non definibilità delle sanzioni irrogate ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e non, come ritenuto dalla CTR, sulla natura dell'atto, e che inoltre l'istanza della contribuente sarebbe stata riferita alle sole sanzioni e non anche al tributo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione del diniego, letta nel suo contenuto effettivo, non si basava sulla natura dell'atto ma sulla tipologia delle sanzioni applicate; ha invece ritenuto fondato il secondo motivo limitatamente alla censura di motivazione della CTR, osservando che il giudice regionale aveva attribuito al diniego una ragione non effettivamente posta a base dell'atto. Tuttavia, applicando l'art. 384, comma 4, c.p.c., la Corte ha confermato il dispositivo della decisione impugnata con diversa motivazione, rilevando che le sanzioni controverse non rientravano nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 6, commi 3 e 5, del d.l. n. 119/2018 e, dunque, erano definibili. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata delle controversie tributarie si applica anche alle controversie relative esclusivamente a sanzioni, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma; le sanzioni oggetto della lite non rientrano tra quelle escluse e quindi sono definibili.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una motivazione coerente e non integrabile del diniego; la Corte non accoglie la censura nella prospettiva prospettata dall'Ufficio.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti impositivi; la Corte non lo applica per estendere la motivazione del diniego in modo incompatibile con il contenuto effettivo dell'atto.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
Le sanzioni irrogate ai sensi di questa disposizione, nel caso esaminato, non risultano escluse dalla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro invocato per entrambi i motivi di ricorso, deducendo violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte qualifica la seconda censura anche come error in procedendo per violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che il giudice di merito non può porre a fondamento della decisione una ragione di fatto non risultante dall'atto impugnato.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La Corte conferma il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento di diniego di definizione agevolata, quale atto amministrativo, deve essere sorretto da una motivazione congrua e riferibile al contenuto effettivo dell'atto; in giudizio non può essere legittimato mediante ragioni del tutto nuove e diverse da quelle esplicitate originariamente.
- Nel giudizio di impugnazione del diniego di condono o definizione agevolata, il sindacato deve svolgersi sulle ragioni effettivamente poste a base del provvedimento, non su motivazioni successive o ricostruzioni ex post dell'Ufficio.
- Le controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni possono rientrare nella definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, salvo che ricorrano le specifiche cause di esclusione espressamente previste dalla norma.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ragione non effettivamente contenuta nell'atto impugnato, incorre in errore di valutazione processuale censurabile in cassazione; tuttavia la decisione può essere confermata se il dispositivo risulta comunque corretto sulla base della giusta applicazione della norma sostanziale.
- In presenza di una motivazione dell'atto che riguardi solo la tipologia delle sanzioni e non una diversa causa di diniego, il giudice deve verificare se tali sanzioni siano o meno escluse dalla definizione agevolata secondo il testo normativo applicabile.
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