Cassazione Civile, Ordinanza n. 20228/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore dipendente, inquadrato al II livello del CCNL Metalmeccanica-Industria, installazione impianti, aveva agito per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori asseritamente svolte fin dall'inizio del rapporto, il pagamento di lavoro straordinario, di voci retributive connesse e delle differenze sul TFR. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo mansioni superiori e una somma a titolo di straordinario, con condanna del datore di lavoro al pagamento complessivo di € 15.238,75. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva ridotto la condanna a € 4.860,82, rigettando ogni altra domanda. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità della sentenza per difetto di motivazione/violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello statuito sulla domanda di restituzione di € 22.895,45 già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado; (2) omesso esame del fatto decisivo del pagamento e della documentazione prodotta a prova del medesimo; (3) violazione dell'art. 336 c.p.c., sostenendo che la riforma della sentenza di primo grado avrebbe fatto venir meno il titolo delle somme versate, con conseguente obbligo di restituzione; (4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la statuizione di rigetto delle altre domande potesse non comprendere quella restitutoria e che comunque la Corte d'appello non avesse correttamente regolato gli effetti della riforma sulla somma già pagata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che la riforma parziale della sentenza di primo grado sostituisce la decisione nelle parti riformate e che, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., la richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, dovendo essere proposta a pena di decadenza con l'atto di appello se il pagamento è avvenuto prima dell'impugnazione. Nel caso concreto, dalla stessa impugnazione risultava che la società aveva chiesto la restituzione delle somme e ne aveva documentato il pagamento, ma la Corte territoriale non aveva dato atto di tale domanda né aveva esaminato il fatto decisivo del pagamento, limitandosi a rigettare le altre domande senza statuire espressamente sulla ripetizione. Per questo la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza impugnata.
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare il difetto di motivazione della sentenza di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
invocato come motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge sostanziale/processuale, in particolare dell'art. 336 c.p.c.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 336 c.p.c.
la riforma o cassazione estende i suoi effetti agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata; la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado non è domanda nuova ed è ammissibile in appello, con obbligo di proporla nell'atto di appello se il pagamento è già avvenuto.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla domanda di restituzione.
Massime di principio
- La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, quando la sentenza venga riformata in appello, non costituisce domanda nuova ma conseguenza necessaria della riforma; se il pagamento è già avvenuto prima dell'impugnazione, la relativa istanza va proposta nell'atto di appello a pena di decadenza.
- La sentenza di riforma parziale sostituisce la decisione di primo grado nelle parti riformate e travolge gli atti o i provvedimenti esecutivi fondati su quelle parti, facendo sorgere l'obbligo di ripristinare la situazione patrimoniale anteriore.
- Sussiste nullità/omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur investito di una domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione della decisione riformanda, ometta di esaminarla o di darne conto in motivazione, soprattutto se la domanda e il fatto del pagamento risultano specificamente allegati e documentati.
- Ai fini del controllo di legittimità, la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, quale l'avvenuto pagamento delle somme poi divenute prive di titolo per effetto della riforma, integra vizio rilevante se il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
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