Sentenza n. 1078/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza del Decreto Ingiuntivo n. 847/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26.06.2023, munito di formula esecutiva in data 06.10.2023, notificato in forma esecutiva il 01.02.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo recante condanna al pagamento di somme in favore della società ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 847/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, non opposto e dichiarato esecutivo il 6 ottobre 2023, con il quale l'amministrazione era stata ingiunta di pagare euro 297.306,23, oltre compensi professionali, esborsi, spese generali, IVA, CPA e successive occorrende. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva il 1° febbraio 2024. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha inoltre dedotto di avere pagato euro 5.382,00 a titolo di imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo, a seguito dell'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, chiedendone il rimborso nell'ambito dell'ottemperanza. Dopo avere notificato atto di precetto per l'importo complessivo aggiornato di euro 544.931,94, senza ottenere il pagamento né una rateizzazione, ha chiesto l'ordine di esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., abbia valore di cosa giudicata e sia azionabile con il giudizio di ottemperanza. Ha verificato la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'assenza di esecuzione da parte dell'amministrazione, rimasta non costituita e priva di contestazioni. Ha quindi ordinato all'amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza tutte le somme dovute in forza del decreto ingiuntivo, compresa l'imposta di registro di euro 5.382,00 documentata dalla ricorrente. In caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi gli eventuali atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento delle somme. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 159, comma 5, TUEL. Ha invece respinto la richiesta di astreinte: pur ritenendola astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, ha considerato la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico ragioni ostative concrete, secondo i criteri indicati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014. Ha posto le spese di lite a carico dell'amministrazione soccombente, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi, aventi valore di cosa giudicata.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire ordini esecutivi, nominare un commissario ad acta e applicare, nei limiti previsti, una penalità di mora.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non opposto costituisce presupposto per la sua equiparazione, ai fini dell'ottemperanza, a un titolo giudiziale esecutivo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa non solo quando sia manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell'ottemperanza con riguardo alla posizione della pubblica amministrazione.
art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
L'attività del commissario ad acta deve rispettare i limiti di impignorabilità e la disciplina delle somme prevista per gli enti locali; tali limiti devono essere verificati prima dell'adozione degli atti commissariali.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ha valore di cosa giudicata ed è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di un titolo esecutivo inequivoco e dell'inerzia dell'amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La mancanza di stanziamento di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve compiere le attività necessarie al reperimento delle risorse, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 159 TUEL.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma il giudice dell'ottemperanza può negarla quando ravvisi concrete ragioni ostative, anche connesse alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico.
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