Sentenza n. 9543/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari, del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 3752, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Il Cairo in data 21/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per turismo adottato dall'Ambasciata d'Italia al Cairo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto turistico, motivato dall'inaffidabilità delle informazioni sulla finalità e sulle condizioni del soggiorno, dai dubbi sull'affidabilità e autenticità della documentazione prodotta e dai dubbi circa l'intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto. Ha dedotto la violazione della disciplina sostanziale sui presupposti per il rilascio del visto, la violazione degli obblighi istruttori e motivazionali e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ha rappresentato la propria attività lavorativa come software engineer, l'attività di assistente universitario, l'iscrizione a un master in ingegneria elettrica, il progetto di un breve soggiorno turistico in Italia e l'ospitalità presso un amico regolarmente residente in Italia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'utilizzo del modello prestampato previsto dal regolamento CE n. 810/2009 sia idoneo ad assolvere l'obbligo motivazionale soltanto quando il fascicolo procedimentale rappresenti in modo eloquente gli elementi posti a fondamento della decisione. In mancanza, l'amministrazione deve esplicitare le ragioni del diniego, anche mediante la compilazione del campo "other remarks", senza poter integrare la motivazione in giudizio. Il giudice ha rilevato la necessità di ulteriori approfondimenti sulla posizione lavorativa e reddituale del richiedente, tenendo conto della particolare tempistica degli anni accademici, nonché di nuove verifiche sulla posizione lavorativa e sulla prenotazione del trasporto aereo. Ha censurato il fondamento dell'inattendibilità documentale in meri sospetti non supportati da accertamenti riscontrabili nel fascicolo. Ha inoltre valorizzato il mancato svolgimento del colloquio consolare previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011, ritenuto astrattamente di fondamentale rilevanza anche per consentire un contraddittorio effettivo sugli elementi di dubbio. Il comportamento relativo a precedenti visti può essere considerato dall'amministrazione, ma la valutazione del rischio migratorio deve restare prognostica e fondarsi su indici oggettivi dai quali desumere ragionevolmente l'intenzione di abusare del titolo di ingresso. L'amministrazione dovrà quindi riesercitare il potere, rinnovando l'istruttoria e valutando le risultanze in contraddittorio con l'interessato. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
regolamento CE n. 810/2009
modello “prestampato” di provvedimento
La motivazione mediante modello prestampato è ammissibile solo quando il fascicolo procedimentale consenta di individuare chiaramente gli elementi posti a fondamento del diniego; altrimenti l'amministrazione deve esplicitare le ragioni della decisione, anche nel campo "other remarks".
art. 4, comma 2, d.m. n. 850/2011
Il colloquio consolare è astrattamente di fondamentale rilevanza e può consentire un contraddittorio efficace sugli elementi di dubbio relativi alla domanda di visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- L'utilizzo di un modello prestampato per motivare il diniego di un visto è legittimo solo quando il fascicolo procedimentale esponga in modo concreto e verificabile gli elementi che hanno condotto alla decisione; in caso contrario, l'amministrazione deve integrare puntualmente la motivazione nel provvedimento e non può farlo per la prima volta in giudizio.
- L'inattendibilità della documentazione prodotta a sostegno della domanda di visto non può essere affermata sulla base di meri sospetti, ma richiede accertamenti istruttori concreti, risultanti dal fascicolo procedimentale e verificabili in sede giurisdizionale.
- La valutazione del rischio migratorio ha natura prognostica e deve fondarsi su indici oggettivi idonei a desumere ragionevolmente l'intenzione del richiedente di abusare del titolo d'ingresso o di non lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto.
- Quando gli elementi di dubbio sulla domanda di visto riguardano l'attendibilità personale, lavorativa, reddituale o documentale del richiedente, il colloquio consolare previsto dalla disciplina applicabile può assumere rilievo fondamentale per garantire un'istruttoria adeguata e un contraddittorio effettivo.
- Il comportamento tenuto dal richiedente in relazione a precedenti visti può essere considerato nella valutazione dell'attendibilità del suo profilo, ma non esonera l'amministrazione dall'effettuare una valutazione complessiva, attuale e fondata su elementi oggettivi.
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