Cassazione Penale, Ordinanza n. 32477/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila. L'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), c.p.p., denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. I ricorrenti prospettavano, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle testimonianze. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la credibilità della persona offesa, valorizzando la chiarezza, precisione e coerenza delle dichiarazioni, nonché i riscontri costituiti dal certificato medico attestante una cefalea post-traumatica e dagli accertamenti sui prelievi bancari. Le censure sono state ritenute una reiterazione di doglianze già proposte in appello e disattese, prive di confronto critico effettivo con la motivazione impugnata e dirette a ottenere una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi, ritenendo che le doglianze riguardassero valutazioni di fatto e di attendibilità della persona offesa adeguatamente motivate dai giudici di merito e non evidenziassero manifeste contraddizioni o vizi deducibili in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il motivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
Il vizio di motivazione deve risultare dalla motivazione stessa e non può consistere nella mera preferenza per una diversa lettura delle prove; sono inammissibili censure apparenti, prive di confronto critico con la sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi indicativi dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura delle testimonianze o con una ricostruzione alternativa del fatto.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa costituisce giudizio di fatto, non rivalutabile dalla Corte di cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e immune da manifeste contraddizioni.
- La motivazione sulla credibilità della persona offesa può essere adeguatamente fondata sulla coerenza intrinseca delle dichiarazioni e sui riscontri esterni, quali documentazione medica e accertamenti oggettivi compatibili con il narrato.
- È inammissibile il ricorso che, pur denunciando formalmente violazione di legge o vizio di motivazione, si limiti a reiterare doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può essere costruito mediante il raffronto tra la motivazione impugnata e modelli di ragionamento o ricostruzioni probatorie alternativi elaborati dal ricorrente.
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