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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19527/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione pecuniaria, in solido, alla società e al suo legale rappresentante per la violazione dell’art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato, per avere fatto agire presso la sede aziendale lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità ENPALS nel periodo 20 marzo 2002-31 dicembre 2002. I ricorrenti avevano proposto opposizione davanti al tribunale, poi respinta in appello. In cassazione hanno dedotto: nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi relativi all’accertamento ispettivo, alla natura dei rapporti e all’appartenenza dei lavoratori allo spettacolo; omesso esame della circostanza che i lavoratori erano stati regolarmente denunciati all’ENPALS, con conseguente asserita decadenza dal potere sanzionatorio; violazione della disciplina sul certificato di agibilità, sostenendo che l’obbligo gravasse sul lavoratore e non sull’impresa; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 3 l. n. 689/1981 per errore incolpevole; erronea applicazione dell’art. 116, comma 12, l. n. 388/2000; violazione della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione dell’ordinanza; errata applicazione dell’art. 8 l. n. 689/1981 sul cumulo/continuazione; infine, sollecitazione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 citato, come interpretato dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso l’omessa pronuncia e ha affermato la sufficienza dell’atto di appello rispetto all’art. 342 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili i motivi fondati su una critica alla motivazione e sull’omesso esame di fatti non decisivi; ha confermato che l’illecito consiste nel far agire lavoratori dello spettacolo privi di certificato di agibilità e che l’obbligo/sanzione gravano sull’impresa, non sui lavoratori; ha negato l’applicabilità dell’art. 116, comma 12, l. n. 388/2000; ha escluso la rilevanza della l. n. 241/1990 nel procedimento sanzionatorio; ha ribadito che la sanzione è determinata con mero calcolo aritmetico e che non si applica l’art. 8 l. n. 689/1981; ha infine dichiarato inammissibile la sollecitazione alla rimessione alla Corte costituzionale e ha ritenuto non applicabile retroattivamente lo ius superveniens richiamato in memoria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708

    La norma vieta alle imprese di far agire nei propri locali lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità e sanziona l’impresa per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro; l’illecito riguarda la condotta dell’impresa e non l’obbligo del lavoratore.

  • art. 10 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708

    È richiamato come disposizione che prevede il certificato di agibilità necessario per i lavoratori dello spettacolo.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente questioni, punti contestati e relative doglianze; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti di specificità dell’appello nel rito del lavoro, secondo la stessa logica dell’art. 342 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È invocato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo fondato sul vizio motivazionale è ritenuto inammissibile perché il controllo ex n. 5 non consente più la censura della mera insufficienza della motivazione.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    Richiamato con riguardo all’accertamento e alla contestazione dell’illecito, ma la Corte non accoglie la tesi di decadenza o illegittimità del potere sanzionatorio.

  • art. 18 l. n. 689 del 1981

    È richiamato per l’audizione in sede amministrativa; la Corte osserva che non risulta provata la richiesta e comunque la tutela del diritto di difesa è stata assicurata in giudizio.

  • art. 3 l. n. 689 del 1981

    Invocato per l’errore incolpevole, ma la Corte esclude che nel caso vi fosse un affidamento idoneo a escludere la responsabilità.

  • art. 8 l. n. 689 del 1981

    Non si applica all’illecito in esame, poiché la sanzione è fissa per ogni lavoratore e per ogni giornata e l’illecito, pur di durata, non consente l’operatività del cumulo formale o della continuazione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato in relazione allo ius superveniens e al principio di irretroattività della legge più favorevole in materia sanzionatoria amministrativa.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dai ricorrenti per l’interpretazione della disciplina sul certificato di agibilità; la Corte privilegia il dato letterale della norma speciale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’errore incolpevole e della correttezza del comportamento, ma senza esito favorevole.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’errore incolpevole e della correttezza del comportamento, ma senza esito favorevole.

  • art. 116, comma 12, l. n. 388 del 2000

    Non si applica alla fattispecie, perché riguarda sanzioni amministrative connesse a omissioni contributive/previdenziali, non la diversa violazione oggetto di causa.

  • l. n. 241 del 1990

    La disciplina generale sul procedimento amministrativo non si applica al procedimento sanzionatorio, che è retto dalla l. n. 689 del 1981.

  • art. 24, comma 2, l. n. 87 del 1953

    La questione di legittimità costituzionale non può costituire autonoma censura di ricorso per cassazione; può essere solo prospettata nel giudizio se rilevante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale della decisione in cassazione.

  • art. 1, comma 1097, l. n. 205 del 2017

    Lo ius superveniens richiamato in memoria è ritenuto non retroattivo e quindi inapplicabile alle violazioni anteriori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione è sufficiente una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di critica alla sentenza, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
  • In cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia totale pretermissione di una domanda, eccezione o istanza indispensabile alla decisione; non sussiste se la decisione adottata implica il rigetto della censura.
  • Il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale non può risolversi in una critica alla sufficienza o alla qualità della motivazione, ma deve denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • Nell’illecito amministrativo consistente nel far agire lavoratori dello spettacolo privi di certificato di agibilità, la violazione è imputata all’impresa che li impiega e non ai lavoratori; restano irrilevanti le ragioni per cui il certificato non sia stato acquisito.
  • Per le sanzioni amministrative fisse stabilite per ogni lavoratore e per ogni giornata, la quantificazione avviene con mero calcolo aritmetico e non mediante valutazione equitativa ex art. 11 l. n. 689/1981; inoltre, la permanenza dell’illecito non comporta applicazione dell’art. 8 l. n. 689/1981 su concorso formale o continuazione.
  • In materia di sanzioni amministrative, la legge sopravvenuta più favorevole non si applica retroattivamente in assenza di un’espressa previsione legislativa.
  • La disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti sanzionatori amministrativi, che sono regolati dalla l. n. 689/1981.
  • Una questione di legittimità costituzionale non è di per sé un motivo autonomo di ricorso per cassazione; la sua eventuale mancata rimessione non integra un vizio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàDecadenzaGiudicato

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