Cassazione Civile, Ordinanza n. 19527/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione pecuniaria, in solido, alla società e al suo legale rappresentante per la violazione dell’art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato, per avere fatto agire presso la sede aziendale lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità ENPALS nel periodo 20 marzo 2002-31 dicembre 2002. I ricorrenti avevano proposto opposizione davanti al tribunale, poi respinta in appello. In cassazione hanno dedotto: nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi relativi all’accertamento ispettivo, alla natura dei rapporti e all’appartenenza dei lavoratori allo spettacolo; omesso esame della circostanza che i lavoratori erano stati regolarmente denunciati all’ENPALS, con conseguente asserita decadenza dal potere sanzionatorio; violazione della disciplina sul certificato di agibilità, sostenendo che l’obbligo gravasse sul lavoratore e non sull’impresa; violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 3 l. n. 689/1981 per errore incolpevole; erronea applicazione dell’art. 116, comma 12, l. n. 388/2000; violazione della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione dell’ordinanza; errata applicazione dell’art. 8 l. n. 689/1981 sul cumulo/continuazione; infine, sollecitazione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 citato, come interpretato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso l’omessa pronuncia e ha affermato la sufficienza dell’atto di appello rispetto all’art. 342 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili i motivi fondati su una critica alla motivazione e sull’omesso esame di fatti non decisivi; ha confermato che l’illecito consiste nel far agire lavoratori dello spettacolo privi di certificato di agibilità e che l’obbligo/sanzione gravano sull’impresa, non sui lavoratori; ha negato l’applicabilità dell’art. 116, comma 12, l. n. 388/2000; ha escluso la rilevanza della l. n. 241/1990 nel procedimento sanzionatorio; ha ribadito che la sanzione è determinata con mero calcolo aritmetico e che non si applica l’art. 8 l. n. 689/1981; ha infine dichiarato inammissibile la sollecitazione alla rimessione alla Corte costituzionale e ha ritenuto non applicabile retroattivamente lo ius superveniens richiamato in memoria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 6 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708
La norma vieta alle imprese di far agire nei propri locali lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità e sanziona l’impresa per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro; l’illecito riguarda la condotta dell’impresa e non l’obbligo del lavoratore.
art. 10 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708
È richiamato come disposizione che prevede il certificato di agibilità necessario per i lavoratori dello spettacolo.
art. 342 c.p.c.
L’appello è inammissibile solo se non consente di individuare chiaramente questioni, punti contestati e relative doglianze; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 434 c.p.c.
Richiamato in relazione ai requisiti di specificità dell’appello nel rito del lavoro, secondo la stessa logica dell’art. 342 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È invocato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo fondato sul vizio motivazionale è ritenuto inammissibile perché il controllo ex n. 5 non consente più la censura della mera insufficienza della motivazione.
art. 14 l. n. 689 del 1981
Richiamato con riguardo all’accertamento e alla contestazione dell’illecito, ma la Corte non accoglie la tesi di decadenza o illegittimità del potere sanzionatorio.
art. 18 l. n. 689 del 1981
È richiamato per l’audizione in sede amministrativa; la Corte osserva che non risulta provata la richiesta e comunque la tutela del diritto di difesa è stata assicurata in giudizio.
art. 3 l. n. 689 del 1981
Invocato per l’errore incolpevole, ma la Corte esclude che nel caso vi fosse un affidamento idoneo a escludere la responsabilità.
art. 8 l. n. 689 del 1981
Non si applica all’illecito in esame, poiché la sanzione è fissa per ogni lavoratore e per ogni giornata e l’illecito, pur di durata, non consente l’operatività del cumulo formale o della continuazione.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato in relazione allo ius superveniens e al principio di irretroattività della legge più favorevole in materia sanzionatoria amministrativa.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato dai ricorrenti per l’interpretazione della disciplina sul certificato di agibilità; la Corte privilegia il dato letterale della norma speciale.
art. 1175 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’errore incolpevole e della correttezza del comportamento, ma senza esito favorevole.
art. 1375 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’errore incolpevole e della correttezza del comportamento, ma senza esito favorevole.
art. 116, comma 12, l. n. 388 del 2000
Non si applica alla fattispecie, perché riguarda sanzioni amministrative connesse a omissioni contributive/previdenziali, non la diversa violazione oggetto di causa.
l. n. 241 del 1990
La disciplina generale sul procedimento amministrativo non si applica al procedimento sanzionatorio, che è retto dalla l. n. 689 del 1981.
art. 24, comma 2, l. n. 87 del 1953
La questione di legittimità costituzionale non può costituire autonoma censura di ricorso per cassazione; può essere solo prospettata nel giudizio se rilevante.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale della decisione in cassazione.
art. 1, comma 1097, l. n. 205 del 2017
Lo ius superveniens richiamato in memoria è ritenuto non retroattivo e quindi inapplicabile alle violazioni anteriori.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione è sufficiente una chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di critica alla sentenza, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- In cassazione, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia totale pretermissione di una domanda, eccezione o istanza indispensabile alla decisione; non sussiste se la decisione adottata implica il rigetto della censura.
- Il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale non può risolversi in una critica alla sufficienza o alla qualità della motivazione, ma deve denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- Nell’illecito amministrativo consistente nel far agire lavoratori dello spettacolo privi di certificato di agibilità, la violazione è imputata all’impresa che li impiega e non ai lavoratori; restano irrilevanti le ragioni per cui il certificato non sia stato acquisito.
- Per le sanzioni amministrative fisse stabilite per ogni lavoratore e per ogni giornata, la quantificazione avviene con mero calcolo aritmetico e non mediante valutazione equitativa ex art. 11 l. n. 689/1981; inoltre, la permanenza dell’illecito non comporta applicazione dell’art. 8 l. n. 689/1981 su concorso formale o continuazione.
- In materia di sanzioni amministrative, la legge sopravvenuta più favorevole non si applica retroattivamente in assenza di un’espressa previsione legislativa.
- La disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990 non si applica ai procedimenti sanzionatori amministrativi, che sono regolati dalla l. n. 689/1981.
- Una questione di legittimità costituzionale non è di per sé un motivo autonomo di ricorso per cassazione; la sua eventuale mancata rimessione non integra un vizio della sentenza impugnata.
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