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Ordinanza

Ordinanza n. 8535/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento PREVIA EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART 56 E 61 cod. proc. amm del verbale del 9 aprile 2026 (all. n. 1), in pari data notificato, di visita medica di riesame emesso dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo all'ammissione al Corso per Allievo al primo anno del 208° Corso dell'Accademia militare dell'Esercito per l'anno accademico 2026-2027, indetto con Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS- DE12025 -OMISSIS-del 04 dicembre 2025, pubblicato nel portale del reclutamento (portale inPA) in data 10 dicembre 2025

Giustizia amministrativa202604398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica, verbalizzato il 9 aprile 2026, con conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione al 208° Corso dell'Accademia militare dell'Esercito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso contestando il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici. L'inidoneità è stata motivata dalla diagnosi codificata come "31 – Le immuno-allergopatie di grado non inabilitante". Il candidato ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l'insussistenza della causa di inidoneità e, quindi, la propria idoneità al reclutamento.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. Ha incaricato della verificazione la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, autorizzandola ad avvalersi di specialisti delle proprie strutture. La Commissione dovrà esaminare la documentazione medica delle parti, accertare la sussistenza dell'affezione contestata, determinarne l'eventuale entità e i riflessi menomanti, riferire sul codice attribuibile al candidato e concludere espressamente sulla sua idoneità o meno al reclutamento sotto il profilo esaminato. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite il difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione dei rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 25 giugno 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata all'8 luglio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della richiesta di misure cautelari monocratiche.

  • art. 61 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della richiesta di misure cautelari ante causam o urgenti.

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina dell'incombente istruttorio di verificazione, svolto in contraddittorio tra le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Utilizzato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando il giudizio di non idoneità psicofisica espresso in un concorso militare è contestato mediante documentazione medica di segno contrario, il giudice può disporre una verificazione in contraddittorio per accertare la sussistenza, l'entità e gli effetti menomanti della patologia rilevante ai fini del reclutamento.
  • La verificazione in materia di idoneità psicofisica concorsuale deve consentire al giudice di conoscere non solo l'esistenza dell'affezione, ma anche il codice diagnostico applicabile e la conseguente idoneità o non idoneità del candidato secondo le norme e le regole tecniche pertinenti.
  • Nello svolgimento della verificazione, le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni e possono partecipare mediante il proprio difensore e un consulente tecnico, i cui rilievi devono essere riportati a verbale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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