Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 236/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo 1. della Deliberazione di Giunta Comunale n. 581 del 27.11.2025 (atto con cui il Comune di Cassino ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025-2027, stralcio per la Polizia Locale), comunicata in data 28.11.2025 e pubblicata sull'Albo Pretorio con n. 4242, nella parte in cui, revocando la precedente determinazione di procedere mediante scorrimento di graduatorie di altri enti, dispone di non utilizzare la graduatoria del Comune di Minturno e di procedere, in luogo di ciò, all'indizione di un nuovo concorso pubblico per la copertura di n. 13 posti di Agente di Polizia Locale, Cat. C; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del "Nuovo Regolamento comunale per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive" del Comune di Cassino, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 27.07.2023 ed aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 403 del 29.07.2025 [REGOLAMENTOCONCORSI aggiornato 2025.pdf], nelle parti di specifico interesse, ed in particolare dell'art. 3, comma 8, lett. b) nella parte in cui prevede testualmente che “Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego all'utilizzo. Il Comune di Cassino si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire per la loro nullità e/o illegittimità, come partitamente dedotto nel presente gravame; 3. di ogni ulteriore atto in ogni modo congiunto o relativo anche ove non cognito, con espressa riserva di impugnare per i medesimi motivi in fatto ed in diritto o per quanto emergerà, ogni ulteriore atto scaturente dalle illegittime norme impugnate, ivi compreso il preannunciato concorso volto alla copertura dei medesimi posti a cui aspirano gli odierni ricorrenti mediante il programmato scorrimento; e per l'accertamento - dell'obbligo da parte del Comune di Cassino di provvedere alla copertura dei posti individuati con il proprio PIAO mediante scorrimento della graduatoria del Comune di Minturno, come precedentemente deliberato, prima dell'adozione degli atti impugnati; con contestuale accertamento - del divieto in capo alla P.A. resistente di procedere all'indizione di una nuova procedura concorsuale per la copertura dei posti oggetto del presente ricorso, in presenza di una graduatoria già individuata, pienamente valida ed idonea a soddisfare il fabbisogno assunzionale della P.A.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositatati il 10 dicembre 2025 1. della determinazione dirigenziale n. 2767 del 10/12/2025, pubblicata in data odierna, avente ad oggetto: "reclutamento n. 13 unità a tempo pieno e indeterminato con profilo di agente di polizia locale, area degli istruttori. definizione della procedura indetta con determina dirigenziale n. 2151/2023. indizione concorso pubblico per esami e prova di efficienza fisica [...]" [albopretorio_000046349_001_cde_a03_34040.pdf]; 2. del relativo Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 13 posti nel profilo professionale di Agente di Polizia locale, Area degli Istruttori, approvato con la predetta determina e ad essa allegato quale parte integrante e sostanziale; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto, con espressa estensione dei motivi di gravame già dedotti nel ricorso principale avverso la Delibera di Giunta Comunale n. 581 del 27.11.2025 e la presupposta normativa regolamentare (art. 3, comma 8, lett. b del “Nuovo Regolamento comunale per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive”); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 giugno 2026 - di tutti gli atti impugnati nel ricorso principale e con i primi motivi aggiunti oltre agli atti di seguito indicati: 1. in via tuzioristica e per quanto occorrer possa, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova di efficienza fisica del concorso pubblico per n. 13 posti di Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori, pubblicato dal Comune di Cassino in data 26.5.2026 a firma del Presidente della Commissione, in quanto graduatoria provvisoria degli idonei alla prosecuzione della procedura, nella sola parte in cui - quale atto consequenziale degli atti già impugnati - destina alla copertura concorsuale anche gli otto posti già oggetto della programmazione mediante scorrimento di cui alla D.G.C. n. 435/2025, per illegittimità derivata da tutti i vizi dedotti nel ricorso introduttivo, nei primi motivi aggiunti e nel presente atto, che si intendono ad esso integralmente estesi; 1-bis. del pari, in via tuzioristica e per quanto occorrer possa, dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, approvato con verbale n. 8 del 15.6.2026 e pubblicato dal Comune di Cassino in pari data, quale ulteriore e più avanzata graduatoria provvisoria della procedura, nella sola parte in cui destina alla copertura concorsuale anche gli otto posti già oggetto della programmazione mediante scorrimento, per illegittimità derivata dai medesimi vizi, ad esso parimenti estesi; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, con espressa riserva di impugnare con ulteriori motivi aggiunti la graduatoria finale della procedura e ogni atto di nomina e di assunzione; Per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati il 23 giugno 2026 - Di tutti gli atti impugnati nel ricorso principale e con i primi motivi aggiunti oltre agli atti di seguito indicati: 1. della determinazione dirigenziale dell’Area Finanziaria n. 1463 del 22.6.2026 (proposta n. 907, num. settoriale 27), avente ad oggetto «Acquisizione atti concorsuali ed approvazione graduatoria definitiva», e della graduatoria definitiva di merito di cui all’Allegato A) della medesima determinazione, pubblicata in pari data, unitamente all’atto di nomina dei vincitori in essa contenuto e a ogni verbale ivi approvato (in particolare il verbale n. 9 del 16.6.2026 di approvazione della graduatoria provvisoria), per illegittimità derivata da tutti i vizi dedotti nel ricorso introduttivo, nei primi e nei secondi motivi aggiunti e nel presente atto, che si intendono ad essi integralmente estesi, nonché per i vizi propri di seguito illustrati, chiedendosene in via principale l’annullamento integrale - poiché i vizi che colpiscono gli atti presupposti sin dal ricorso introduttivo travolgono per caducazione l’intera procedura concorsuale e il suo atto terminale - e, in via subordinata, l’annullamento nella sola parte eccedente il quinto posto, ove si acceda all’assetto - satisfattivo di ogni interesse - dello scorrimento per gli otto posti e della prosecuzione del concorso per i cinque residui; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, con espressa riserva di impugnare con ulteriori motivi aggiunti ogni ulteriore atto di nomina e di assunzione;

Giustizia amministrativa202501042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione di Giunta Comunale n. 581 del 27 novembre 2025, determinazione dirigenziale n. 2767 del 10 dicembre 2025, bando per 13 posti di agente di polizia locale e successivi atti della procedura concorsuale, inclusa la graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la decisione del Comune di Cassino di non utilizzare, per la copertura di posti di agente di polizia locale, la graduatoria del Comune di Minturno e di indire invece un nuovo concorso. Hanno impugnato anche la disposizione regolamentare comunale che considera il solo avvio di un'impugnativa della graduatoria motivo di diniego all'utilizzo della stessa e consente di non procedere all'assunzione dopo un colloquio valutativo. È stato chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'obbligo del Comune di procedere allo scorrimento della graduatoria del Comune di Minturno e il divieto di indire o proseguire una nuova procedura concorsuale per i medesimi posti. Con i motivi aggiunti sono stati impugnati l'indizione del concorso per 13 posti, gli elenchi degli ammessi alle prove successive, la graduatoria definitiva e la nomina dei vincitori, deducendo l'illegittimità derivata degli atti successivi. Il Comune ha sollevato varie eccezioni di inammissibilità, riservate dal TAR alla fase di merito. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività della memoria difensiva depositata dai ricorrenti il 13 luglio 2026, dichiarando di non poterne tenere conto, pur considerando le difese svolte oralmente in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, confermando l'impostazione già seguita dalla propria precedente ordinanza cautelare n. 3 del 15 gennaio 2026, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 898 del 12 marzo 2026. Il Collegio ha ritenuto che la pretesa allo scorrimento riguardasse una graduatoria formata da un ente diverso dal Comune convenuto e che l'autorizzazione del Comune di Minturno all'utilizzo della graduatoria non si fosse mai perfezionata. Ha inoltre ribadito che la preferenza per lo scorrimento non è assoluta e può recedere in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse. Nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella proposizione di un ricorso contro la graduatoria e nella corrispondente previsione regolamentare del Comune di Cassino, già ritenuta non manifestamente irragionevole nei precedenti cautelari. Il Comune non era tenuto, prima di indire il nuovo concorso, a valutare la fondatezza dell'impugnativa proposta contro la graduatoria. Il successivo rigetto di quel ricorso non rendeva illegittima ex post l'indizione del concorso, poiché la legittimità degli atti amministrativi va valutata alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione. Il TAR ha ritenuto quindi non necessario disporre, allo stato, l'integrazione del contraddittorio e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per l'insussistenza di adeguati profili di fumus boni iuris.

  • Nuovo Regolamento comunale per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive del Comune di Cassino, art. 3, comma 8, lett. b

    Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego all'utilizzo. Il Comune di Cassino si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato posizionato utilmente qualora, a seguito di colloquio, non venga ritenuto idoneo alla posizione da ricoprire

    La previsione regolamentare è stata ritenuta, in sede cautelare, non palesemente irragionevole e idonea a costituire una ragione di pubblico interesse contraria all'utilizzo della graduatoria impugnata.

Massime di principio

  • La preferenza per lo scorrimento di una graduatoria concorsuale non ha carattere assoluto e può recedere quando l'amministrazione adduca valide e motivate ragioni di pubblico interesse contrarie allo scorrimento.
  • Quando la graduatoria appartiene a un ente diverso da quello che intende procedere all'assunzione, lo scorrimento presuppone il perfezionamento dell'autorizzazione dell'ente titolare della graduatoria; in mancanza, non sussiste una pretesa attuale allo scorrimento.
  • La proposizione di un'impugnativa contro la graduatoria può costituire, se prevista da una disposizione regolamentare non manifestamente irragionevole e adeguatamente considerata dall'amministrazione, una ragione di pubblico interesse idonea a giustificare l'indizione di un nuovo concorso.
  • L'amministrazione che decide di non utilizzare una graduatoria impugnata non è tenuta, prima di indire una nuova procedura concorsuale, a svolgere una valutazione prognostica sulla fondatezza del ricorso contro quella graduatoria.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; il successivo rigetto del ricorso contro la graduatoria non determina, di per sé, l'illegittimità sopravvenuta dell'indizione del nuovo concorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.