Cassazione Penale, Sentenza n. 6406/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria (operazioni dolose) commesse in qualità di amministratore unico di Imprecoge s.r.l. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) vizio procedurale per mancato rinvio dell'udienza preliminare per legittimo impedimento del difensore dovuto a quarantena/COVID, lamentando errata valutazione della forma e dell'idoneità della comunicazione di impedimento; 2) carenza dell'elemento soggettivo rispetto ai reati di bancarotta impropria e documentale, perché l'imputato sarebbe stato solo amministratore formale ("testa di legno") e non responsabile delle scelte gestorie; 3) mancanza di prova della mancata consegna o della carenza delle scritture contabili imputata al ricorrente e insussistenza dell'onere di conservazione dopo la cessazione della carica; 4) mancato riconoscimento prevalente delle attenuanti generiche e contestazione delle modalità di quantificazione delle pene accessorie fallimentari; 5) violazione del principio di proporzionalità costituzionale per la misura dell'interdizione dai pubblici uffici applicata come sanzione accessoria (anni 5) senza adeguata commisurazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel suo complesso infondato e lo ha respinto. In particolare: sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio era stata trasmessa con posta ordinaria lo stesso giorno dell'udienza e che la difesa non aveva fornito prova che la comunicazione fosse pervenuta tempestivamente nella sfera del giudice; inoltre non era stata prodotta idonea documentazione medica a sostegno dell'impedimento, e la cancelleria ha attestato la ricezione solo dopo lo svolgimento dell'udienza, per cui il rigetto del rinvio è stato legittimo. Sul secondo e terzo motivo la Cassazione ha ritenuto i censure generiche e infondate: la ricostruzione di merito (a cui la Corte di legittimità ha dato adesione) ha dimostrato che l'imputato è stato amministratore nel periodo in cui si è verificato il forte incremento delle inadempienze tributarie e contributive, che ammontavano a oltre 11 milioni di euro; la giurisprudenza consolidata considera il sistematico mancato versamento di imposte e contributi idoneo a integrare il dolo per bancarotta da operazioni dolose e/o documentale, e l'amministratore ha l'onere minimo di controllo sulla tenuta delle scritture e di consegna a successori/curatore. Sul quarto motivo la Corte lo ha ritenuto generico e già adeguatamente motivato dal giudice di merito; sul quinto motivo la doglianza è stata considerata nuova e quindi inammissibile. Conseguentemente la condanna e le pene (compresa la sanzione accessoria dell'interdizione) sono state confermate.
Norme richiamate
art. 121 c.p.p. (codice di procedura penale)
richiama la forma ordinaria di deposito in cancelleria; la Corte sottolinea che le comunicazioni inviate con mezzi atipici gravano sull'avente causa dell'onere di dimostrare l'effettiva ricezione nella sfera del giudice
disposizioni emergenziali (art. 24, comma 5 del D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 176/2020)
in regime emergenziale la prova della ricezione di una comunicazione via PEC richiede annotazione di cancelleria o l'originale informatico attestante il recapito; la Corte segnala la rilevanza di specifiche modalità probatorie previste dalle norme emergenziali
artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (autodichiarazioni)
le autodichiarazioni possono avere efficacia, ma la Corte evidenzia che la mera dichiarazione del terzo positivo non sostituisce la documentazione medica idonea e che la prova successiva dell'impedimento era disponibile e non prodotta
art. 216, 219, 223 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
articolato normativo relativo alla bancarotta: la Corte conferma l'interpretazione consolidata per cui il sistematico inadempimento di obbligazioni tributarie e contributive può costituire operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento e che la bancarotta documentale si realizza quando le scritture sono tenute in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio/affari
art. 29 e art. 37 c.p. e art. 69 c.p. (codice penale)
norme sulle pene accessorie e sulla loro commisurazione; la Corte richiama il principio di proporzionalità ma ritiene non fondate le censure che non sono state tempestivamente o congruamente prospettate in sede di merito
art. 25 e art. 111 Cost.
richiamati in relazione al principio di legalità e di ragionevolezza/proporzionalità della pena; la Corte non ravvisa violazione costituzionale nella misura delle sanzioni così come motivate dal giudice di merito
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato in tema di limiti dei motivi di impugnazione (deduzione nei limiti consentiti dall'articolo), il ricorso è stato esaminato nei termini ammessi
Massime di principio
- Per chiedere rinvio per legittimo impedimento del difensore (anche per motivi di salute/COVID) è fondamentale trasmettere la richiesta in modo idoneo e provare l'effettiva ricezione nella sfera del giudice (preferibilmente PEC con ricevuta o annotazione di cancelleria); una semplice e‑mail ordinaria inviata lo stesso giorno dell'udienza rischia di essere considerata irrituale e inefficace
- Le autodichiarazioni del terzo non sostituiscono documentazione sanitaria o certificati: se l'impedimento è invocato, è opportuno allegare documentazione probatoria tempestiva (referti, certificati, annotazioni ufficiali) o, quanto meno, l'originale informatico attestante la trasmissione con PEC o prova equivalente
- Chi assume la carica di amministratore (anche se 'formale') ha l'obbligo minimo di vigilanza sulla contabilità e sulle obbligazioni fiscali e contributive; la qualifica formale comporta responsabilità penali se emergono omissioni sistematiche che hanno reso prevedibile il dissesto
- Il persistente e sistematico mancato versamento di imposte e contributi può integrare il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta (operazioni dolose) e concorrere a integrare anche la bancarotta documentale quando le scritture non consentono la ricostruzione del patrimonio
- Per difendersi efficacemente in caso di contestazione di bancarotta documentale è essenziale documentare la corretta tenuta e la consegna delle scritture contabili al successore o al curatore; l'assenza di indicazioni sul luogo di conservazione dei documenti è valutata sfavorevolmente
- In sede di Cassazione non si possono sollevare questioni nuove non dedotte nei gradi precedenti: doglianze inedite o generiche relative a pena e circostanze attenuanti rischiano di essere inammissibili o inefficaci
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