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Sentenza

Sentenza del 16/01/2017 n. 10 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Cartella di pagamento - Notifica - Per mezzo del concessionario - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio ritenuto condivisibile è quello costantemente affermato dalla Corte di Cassazione: la cartella di pagamento notificata direttamente dal concessionario è valida, purché siano rispettate le modalità previste dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Il testo non indica il dispositivo concreto, né identifica formalmente le parti del giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità della notifica di una cartella di pagamento effettuata direttamente dal concessionario o agente della riscossione. Il principio richiamato è che l'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 consente al concessionario di procedere direttamente alla notifica della cartella, senza necessità di avvalersi esclusivamente dell'ufficiale giudiziario o di altri soggetti notificatori.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La norma consente all'agente della riscossione o concessionario di notificare direttamente la cartella di pagamento. La notifica non è invalida per il solo fatto di essere stata eseguita direttamente dal concessionario.

  • Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 17 gennaio 2013, n. 1091

    Richiamata come precedente a sostegno della validità della notifica diretta della cartella da parte del concessionario.

  • Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 marzo 2014, n. 6395

    Richiamata come ulteriore conferma dell'orientamento secondo cui il concessionario può notificare direttamente la cartella ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione, se ciò avviene nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
  • La contestazione della validità della cartella non può fondarsi soltanto sul fatto che la notifica sia stata effettuata direttamente dal concessionario.
  • Per valutare la validità della notifica occorre verificare concretamente il rispetto delle formalità previste dalla legge, tra cui il destinatario, l'indirizzo, la modalità di consegna e la documentazione dell'avvenuta notifica.
  • L'orientamento della Corte di Cassazione richiamato nel testo considera legittima la notifica diretta da parte del concessionario, salvo specifiche irregolarità della procedura.

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