Cassazione Penale, Sentenza n. 40329/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per guida in stato di ebbrezza con aggravante di aver provocato un incidente (art. 186 cod. strada, comma 2 lett. c) e comma 2-bis). Il ricorrente deduceva: 1) vizio per indicazione contraddittoria del domicilio eletto; 2) illegittimità della revoca automatica della patente alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 88/2019 riferita ad art. 222 cod. strada); 3) inutilizzabilità degli esami ematici per mancanza di consenso e mancati avvisi ex art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 c.p.p.; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 5) mancanza dell'elemento soggettivo (assenza di prova che fosse il conducente); 6) insufficiente prova dello stato di ebbrezza e del nesso causale con l'incidente; 7) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante che ha impedito la conversione della pena in lavori di pubblica utilità; 8) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sanzione eccessiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati o non proponibili i motivi di ricorso: ha confermato la piena utilizzabilità dell'accertamento ematico e l'avvenuto adempimento degli obblighi informativi sulla base degli atti di polizia/presidi sanitari; ha escluso che la pronuncia della Corte Costituzionale su art. 222 abbia effetto sulla legittimità dell'art. 186, comma 2-bis, né abbia reso illegittima la revoca obbligatoria della patente in caso di incidente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; ha ritenuto corretta la valutazione in fatto dei giudici di merito circa la responsabilità del Georgescu come conducente (proprietario, unico presente, dichiarazioni rese) e la sussistenza dell'aggravante; ha confermato il diniego dell'istituto di cui all'art. 131-bis per i precedenti dell'imputato; ha quindi respinto tutti i motivi e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende (Euro 3.000).
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
comma 2 lett. c) e comma 2-bis
Applicato per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico elevato e per la fattispecie aggravata dall'aver provocato un incidente; la revoca della patente disposta per la circostanza aggravante è considerata obbligatoria anche se, nel bilanciamento, prevalgono attenuanti generiche.
art. 131-bis Codice Penale
La causa di non punibilità prevista può essere esclusa se sussistono precedenti che rendono l'imputato non meritevole; nel caso concreto i giudici hanno ritenuto ostativi i precedenti penali.
art. 114 disp. att. c.p.p.
Norma sugli avvisi/informazioni all'interessato circa la facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte ha ritenuto che l'adempimento possa desumersi dagli atti sanitari e di polizia giudiziaria anche se il modulo è stato successivamente chiarito o modificato.
art. 356 c.p.p.
Richiama l'obbligo di dar corso agli avvisi all'indagato/imputato; la Corte ha ritenuto che gli avvisi siano stati forniti e comprovati dagli atti e verbali prodotti.
art. 136 Codice della Strada
Disciplina gli accertamenti sanitari per il tasso alcolemico; la Corte ha affermato che non è richiesto un 'preventivo consenso' dell'interessato al prelievo richiesto dalla polizia giudiziaria per fini probatori, e quindi l'esame ematico non è inutilizzabile per tale motivo.
art. 3 Costituzione
Richiamato nella prospettata questione di illegittimità costituzionale (parità/trattamento), ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione rispetto all'art. 186 comma 2-bis.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019 (richiamata)
Il ricorrente invocava effetti di quella pronuncia (su art. 222 c.d.s.), ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la declaratoria parziale di illegittimità costituzionale su art. 222 non incida sulla coerenza e legittimità dell'art. 186 comma 2-bis e sulla previsione di revoca obbligatoria.
art. 616 cod. proc. pen. (menzionato per le spese)
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto manifestamente infondato/colposo.
Massime di principio
- Gli esami ematici disposti su richiesta della polizia giudiziaria presso struttura sanitaria sono utilizzabili anche se non risulti un consenso formale: è sufficiente la documentazione degli avvisi e della richiesta nell'immediato, desumibile dagli atti di polizia e sanitari.
- La revoca obbligatoria della patente prevista dall'art. 186, comma 2-bis, per conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l che abbia provocato un incidente è applicata anche se il giudice ritiene prevalenti le attenuanti generiche; le pronunce costituzionali su altre norme (es. art. 222 c.d.s.) non trasformano automaticamente questa previsione.
- Per provare la qualità di conducente, elementi come la proprietà del veicolo, la presenza esclusiva sul luogo, dichiarazioni rese e comportamento possono integrare una prova indiziaria convergente; contestazioni che rimettono a valutazioni alternative dei fatti sono difficili da far valere in sede di cassazione.
- La questione relativa a inesattezze formali (es. indicazione del domicilio) è rilevante in cassazione solo se dimostra un pregiudizio concreto al diritto di difesa; altrimenti è inammissibile.
- L'accesso agli istituti favorenti (es. art. 131-bis) può essere negato se emergono precedenti o comportamenti tali da ritenere non sussistente la speciale meritevolezza; l'ammissibilità del beneficio dipende da valutazioni di merito che la Cassazione sindaca con prudenza.
- In cassazione non è possibile rinnovare la ricostruzione dei fatti o ottenere la riapertura della valutazione della prova se la motivazione del giudice di merito è logicamente coerente e priva di aporie; i mezzi di impugnazione devono mirare a profili di diritto o a vizi motivazionali evidenti.
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