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Sentenza

Sentenza n. 13316/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 D.Lgs. n. 31/2010, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 97 Cost. e/o previa disapplicazione delle relative disposizioni - della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, pubblicata in data 13 dicembre 2023 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella parte in cui include le aree ricadenti nel territorio del Comune ricorrente (doc. 1 - CNAI); - del parere tecnico dell'Ente di controllo, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN); - del documento redatto da Sogin del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della CNAPI”; - del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 31465 del 30 dicembre 2020; - del D.M. del 7 agosto 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dello Sviluppo Economico, che stabilisce la classificazione dei rifiuti radioattivi; - della “Procedura operativa Sogin per la realizzazione della CNAPI”; - del DPCM del 30 ottobre 2019, recante “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ed il relativo allegato; - delle Conclusioni del Seminario Nazionale disposte da Sogin con documento del 15 dicembre 2021; - per quanto occorrer possa, del progetto preliminare del Parco Tecnologico e della documentazione a corredo dello stesso progetto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto.

Giustizia amministrativa202402470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Carta Nazionale delle Aree Idonee pubblicata il 13 dicembre 2023, nella parte relativa all'inclusione di aree del territorio comunale tra quelle idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la Carta Nazionale delle Aree Idonee e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento e prospettando, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 27 d.lgs. n. 31/2010 per contrasto con gli artt. 3, 5 e 97 Cost., ovvero la disapplicazione delle relative disposizioni. I motivi dedotti riguardavano la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e precauzione, della tutela costituzionale dell'ambiente e dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE; l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento; la violazione del criterio della classificazione sismica regionale; nonché la violazione dei criteri di esclusione e di approfondimento previsti dalla guida tecnica ISPRA n. 29. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di attuale interesse, in ragione della natura non immediatamente lesiva degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di attuale interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti né procedere alla rimessione alla Corte costituzionale o alla disapplicazione richiesta. Il Collegio ha ritenuto che, secondo la sequenza procedimentale delineata dall'art. 27 d.lgs. n. 31/2010, la carta relativa alle aree potenzialmente idonee costituisca una proposta di natura preparatoria, priva di autonoma rilevanza esterna, inserita in un procedimento ancora da completare. La successiva Carta delle Aree Idonee non determina inoltre la certezza che una delle aree individuate sarà effettivamente scelta per la localizzazione del Deposito, sicché l'interesse del Comune resta incerto e non attuale. Il Comune potrà impugnare gli atti futuri che disporranno concretamente la localizzazione del Deposito sul proprio territorio, trasferendosi su tali provvedimenti finali i vizi eventualmente dedotti contro gli atti preparatori. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, considerata la peculiarità della questione e la contrapposizione tra enti pubblici.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. n. 31/2010

    la So.G.I.N. s.p.a. definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee; la proposta è sottoposta a consultazione pubblica e a seminario nazionale; sulla base delle osservazioni viene redatta una versione aggiornata; il Ministro competente, acquisito il parere tecnico, approva con decreto la Carta nazionale delle aree idonee

    La disposizione scandisce un procedimento progressivo nel quale gli atti iniziali hanno natura preparatoria e la Carta diviene atto approvato solo con il decreto ministeriale finale; prima della conclusione del procedimento non sussiste un interesse attuale all'impugnazione.

  • art. 72-bis c.p.a.

    le parti sono state sentite ai sensi degli artt. 60 e 72 bis cod. proc. amm.

    Ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai fini della definizione immediata della questione di inammissibilità, non ritenuta particolarmente complessa.

  • art. 60 c.p.a.

    le parti sono state sentite ai sensi degli artt. 60 e 72 bis cod. proc. amm.

    Richiamato quale base processuale per la definizione della controversia in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Gli atti inseriti in una sequenza procedimentale ancora non conclusa, aventi natura meramente preparatoria e privi di autonoma rilevanza esterna, non sono immediatamente impugnabili in assenza di una lesione attuale e concreta.
  • Quando la selezione definitiva dell'area destinata alla localizzazione di un'opera pubblica resta incerta, l'inclusione di un territorio in una carta o elenco di aree idonee non determina un interesse attuale all'impugnazione, perché non comporta ancora la localizzazione dell'opera.
  • I vizi riferibili agli atti preparatori possono essere fatti valere mediante impugnazione del provvedimento finale che concretamente dispone la localizzazione dell'opera, ove tali vizi si trasferiscano su di esso.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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