Cassazione Penale, Sentenza n. 11791/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, su istanza di riesame del terzo interessato Vitale Gennaro, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo alle insegne e ai marchi riconducibili alla Stanleybet Malta Ltd. Il ricorso articolava due motivi: (1) inosservanza degli artt. 322 e 324 c.p.p., deducendo che il terzo proprietario non può contestare i presupposti della misura cautelare (fumus del reato) ma solo dimostrare la titolarità del bene e l'assenza di collegamenti con l'indagato, per cui l'istanza di riesame sarebbe stata inammissibile; (2) erronea applicazione dell'art. 4, comma 4-bis L. n.401/1989 e degli artt. 1, commi 643-644 L. n.190/2014, sostenendo che la scelta della società di non partecipare alla procedura di regolarizzazione non poteva essere irrilevante ai fini della configurabilità del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha richiamato il principio di diritto secondo cui il terzo che chiede la restituzione non può contestare la sussistenza dei presupposti del sequestro (fumus del reato), potendo limitarsi a provare l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento con l'indagato. Avendo il Tribunale accolto censure che il terzo non avrebbe potuto sollevare in merito alla sussistenza del reato, l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. La Corte ha altresì disposto che il Tribunale valuti, in sede di rinvio, la eventuale cessazione della materia del contendere in relazione a documentazione successivamente prodotta.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per sostenere limiti dell'azione del terzo nella fase cautelare; la Corte usa la norma insieme all'art.324 per delimitare l'ambito di intervento del terzo che chiede la restituzione.
art. 324 cod. proc. pen.
Usata per sostenere che il terzo non può contestare il fumus del reato ma solo la titolarità del bene e l'assenza di collegamenti con l'indagato; principio confermato dalla Corte.
art. 4, comma 4-bis L. n.401/1989
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla configurabilità del reato in relazione alla mancata partecipazione alla procedura di regolarizzazione; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dal primo e non ha affrontato nel merito la questione normativa.
art. 1, commi 643-644 L. n.190/2014
Richiamati in connessione con la procedura di regolarizzazione che la società avrebbe potuto seguire; la rilevanza di tale omissione rispetto alla fattispecie penale non è stata decisa dalla Corte, essendo il motivo assorbito.
Massime di principio
- Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo non può in sede di riesame contestare la sussistenza dei presupposti della misura cautelare (fumus del reato); il suo intervento è limitato a dimostrare l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di rapporti di collegamento concorsuale con l'indagato.
- Se il giudice di merito accoglie censure del terzo andando oltre i limiti consentiti (cioè valutando la sussistenza del reato), tale ordinanza è suscettibile di annullamento in sede di legittimità per violazione delle norme processuali che delimitano la legittimazione del terzo.
- Questioni relative a obblighi amministrativi o a comportamenti della società (es. partecipazione a procedure di regolarizzazione) possono essere rilevanti per la configurabilità del reato, ma la loro valutazione sostanziale esula dalla legittimazione del terzo a impugnare i presupposti cautelari e spettano al giudice penale nel contraddittorio tra accusa e difesa dell'indagato.
- In situazioni analoghe il terzo interessato dovrebbe concentrare la difesa documentale sulla prova della proprietà o disponibilità e sulla dimostrazione dell'assenza di rapporti con gli indagati, evitando di sollevare questioni sulla esistenza del fumus del reato per non incorrere in inammissibilità.
- Il giudice di rinvio dovrà anche valutare eventuali atti successivi che possano determinare la cessazione della materia del contendere (es. annullamento del decreto di sequestro o atti ulteriori prodotti dalla difesa) prima di procedere nuovamente sull'istanza di riesame.
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