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Sentenza

Sentenza n. 15528/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento quanto al ricorso n. 12865 del 2016: - del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 4 agosto 2016 (in Gazz. Uff., 21 settembre 2016, n. 221), recante “Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni 2014, 2015 e 2016” e di ogni altro atto ad esso presupposto, coordinato, connesso, e/o consequenziale e, in particolare, della nota del Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Divisione V - Emittenza radiotelevisiva, Contributi, prot. n. 67122 del 21 ottobre 2016, ricevuta in pari data tramite posta elettronica certificata, con la quale sono stati determinati i contributi dovuti dalla ricorrente, in relazione alle menzionate annualità, in € 25.968.811,87; quanto al ricorso n. 6976 del 2017: - del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 13 aprile 2017 (in Gazz. Uff., 22 maggio 2017, n. 117), recante "Determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze digitali, per l'anno 2017", e di ogni altro atto ad esso presupposto, coordinato, connesso, e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa201706976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 4 agosto 2016, sui contributi per i diritti d’uso delle frequenze digitali per il 2014-2016, e del 13 aprile 2017, per il 2017, nonché la nota che ha determinato in € 25.968.811,87 i contributi dovuti per il 2014-2016

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore di rete)

Prevale il privato

La controversia

La società, titolare di autorizzazione generale quale operatore nazionale di rete televisiva digitale, ha impugnato i decreti ministeriali di determinazione dei contributi per l’uso delle frequenze per il 2014-2016 e per il 2017. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 25 e 35 del d.lgs. 259/2003, dell’art. 15 del d.lgs. 177/2005, dell’art. 13 della direttiva 2002/20/CE e dell’art. 41 Cost., sostenendo che i contributi non potevano essere parametrati a un gettito pubblico predeterminato né a basi di calcolo estranee all’attività degli operatori di rete; 2) illegittimità degli sconti per gli operatori non verticalmente integrati o che cedono capacità trasmissiva, perché distorsivi della concorrenza; 3) difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà e illogicità nella scelta del ricavo medio per multiplex e dell’aliquota contributiva, senza ricostruire i dati e il percorso logico sottostante; 4) violazione delle norme europee sugli aiuti di Stato per il vantaggio selettivo attribuito agli operatori beneficiari degli sconti; 5) violazione dell’art. 53 Cost., assumendo che il contributo fosse commisurato alla capacità contributiva di soggetti diversi dagli operatori tenuti al pagamento; 6) illegittima retroattività dei contributi relativi al triennio 2014-2016, in violazione dei principi di irretroattività, ragionevolezza, uguaglianza e tutela dell’affidamento.

La decisione

I ricorsi riuniti sono accolti nei limiti indicati in motivazione e i decreti impugnati, nonché gli atti connessi, sono annullati, con obbligo per l’Amministrazione di rieditare il potere. Sono accolti il primo e il terzo motivo: alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 5 marzo 2026, la finalità di assicurare un gettito annuale minimo può essere perseguita, ma l’importo complessivo non deve superare il valore dei diritti d’uso delle frequenze e il contributo deve essere fissato a un livello adeguato, tenendo conto della situazione economica e tecnologica del mercato e della prevedibile redditività delle frequenze. I decreti si fondano invece su un ricavo medio non adeguatamente documentato e su un’aliquota scelta per assicurare la quota di entrate statali, senza un’istruttoria che consenta di verificare il valore effettivo dei diritti d’uso e la proporzionalità dei contributi individuali. Sono respinte le censure contro gli sconti: il meccanismo premiante per gli operatori non verticalmente integrati o che cedono capacità trasmissiva è coerente con l’obiettivo legislativo di apertura del mercato e promozione della concorrenza e la differenziazione è giustificata, sicché non integra un aiuto di Stato. È respinta anche la censura fondata sull’art. 53 Cost., poiché i contributi non hanno natura tributaria. Il dispositivo accoglie i ricorsi nei sensi della motivazione; le spese sono compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13 direttiva 2002/20/CE

    L’articolo 13 della direttiva autorizzazioni non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che fissa un importo annuo minimo di gettito che deve derivare dai contributi previsti ai sensi di tale articolo 13, purché detto importo sia calcolato in modo da non essere superiore al valore dei diritti d’uso delle frequenze radio e, di conseguenza, sia fissato tenendo conto della prevedibile redditività di dette frequenze radio.

    La determinazione di un gettito minimo per finalità di finanza pubblica è compatibile con l’art. 13 solo se il gettito non supera il valore dei diritti d’uso delle frequenze, determinato considerando la loro prevedibile redditività.

  • art. 8 direttiva 2002/21/CE

    Da detto articolo 13 discende che gli Stati membri devono far sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva quadro, che sono segnatamente la promozione della concorrenza e la gestione efficiente delle radiofrequenze.

    Gli obiettivi di promozione della concorrenza e di gestione efficiente delle radiofrequenze orientano la disciplina dei contributi, che devono inoltre rispettare trasparenza, obiettiva giustificazione, proporzionalità e non discriminazione.

  • art. 1, commi 172-174, l. 208/2015

    In conclusione, tale assetto, in cui la determinazione del contributo avviene in modo lineare (come nel previgente regime concessorio ma senza porre alla base i ricavi effettivi) non consente di verificare il rispetto del principio di proporzionalità e, in particolare, se il valore dei diritti d’uso sia superiore rispetto all’introito derivante dal vincolo di finanza pubblica.

    I criteri legislativi di determinazione dei contributi devono essere applicati in modo da permettere la verifica della proporzionalità rispetto al valore dei diritti d’uso; il mero ricorso a parametri lineari funzionali al gettito pubblico, senza considerare i ricavi effettivi o il valore delle frequenze, non consente tale verifica.

  • art. 107 TFUE

    La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda (…) le misure che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all'obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione materiale e giuridica comparabile, e pertanto a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare che tale differenziazione è giustificata.

    Una misura differenziata non costituisce aiuto di Stato quando la distinzione, pur selettiva in apparenza, è giustificata rispetto all’obiettivo perseguito; il Collegio ritiene giustificati gli sconti diretti a favorire concorrenza e apertura del mercato.

Massime di principio

  • I contributi per i diritti d’uso delle frequenze possono essere commisurati anche in funzione di un gettito annuale minimo destinato a finalità generali di finanza pubblica, purché tale gettito non superi il valore dei diritti d’uso e la determinazione tenga conto della prevedibile redditività delle frequenze.
  • La proporzionalità dei contributi per l’uso delle frequenze va verificata rispetto all’importo imposto a ciascun operatore e al valore dei diritti d’uso, non soltanto rispetto al gettito complessivo stabilito dalla normativa nazionale.
  • La fissazione dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze richiede un’istruttoria idonea a documentare il valore di mercato e la prevedibile redditività delle risorse assegnate; l’uso di un ricavo medio non documentato e di un’aliquota orientata al raggiungimento del gettito pubblico, senza verifica del valore effettivo dei diritti, non consente di accertare il rispetto della proporzionalità.
  • Sconti contributivi differenziati in favore di operatori non verticalmente integrati o che cedono capacità trasmissiva non integrano aiuti di Stato quando la differenziazione è giustificata dall’obiettivo di promuovere la concorrenza e l’apertura del mercato.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Attuazione del diritto dell'Unione europeaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcedimento amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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