Sentenza n. 752/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 180/2024 del 24.04.2024, emessa dal Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva disposto in suo favore l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107 del 2015, per l'importo complessivo di 500 euro relativamente all'anno scolastico 2020/2021. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. È stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza da eseguire era stata ritualmente notificata e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza completa esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata o comunque esecutiva, ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione, e decorre inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l'adempimento coattivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine ulteriore per l'esecuzione completa ed esatta del comando giudiziale e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionando l'intervento commissariale alla persistente inerzia dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione competente per gli adempimenti contabili necessari all'esecuzione, con facoltà di delega ove prevista dal provvedimento giudiziale.
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