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Sentenza

Sentenza n. 11787/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del provvedimento n. prot. n. 60255805 del 16 dicembre 2024 emesso dal Consolato Generale d’Italia a Mosca, recante diniego di visto d'ingresso per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202501408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Mosca

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Mosca. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1083/2025, che aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, il Consolato ha rilasciato il visto richiesto. La ricorrente ha quindi prospettato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto richiesto ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata con il ricorso. Il giudice non ha deciso nel merito la legittimità del diniego, ma ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il Ministero soccombente ai fini della loro imputazione. Il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente euro 750, oltre IVA, CPA e contributo unificato, con attribuzione della somma ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    Consente l’attribuzione delle spese liquidate direttamente ai difensori che si dichiarano antistatari, secondo quanto disposto dal giudice.

Massime di principio

  • Il rilascio, nel corso del giudizio, del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base della controversia e della condotta processuale risultante dagli atti.
  • Le spese liquidate possono essere attribuite direttamente ai difensori della parte vittoriosa quando questi abbiano dichiarato di essere antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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