Cassazione Civile, Ordinanza n. 35559/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione presso terzi proposta da una debitrice, che sosteneva di aver appreso dell'esistenza di una procedura esecutiva a suo carico senza però aver ricevuto la notificazione del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento. La dedotta ragione originaria dell'opposizione era la nullità delle notificazioni, perché eseguite ex art. 140 c.p.c. presso una residenza diversa da quella effettiva della debitrice. Il giudice dell'esecuzione, dopo una dichiarazione negativa del terzo pignorato, dichiarava chiusa la procedura esecutiva e assegnava il termine per introdurre il giudizio di merito. Nel successivo giudizio di merito il tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, applicando la soccombenza virtuale, condannava l'opponente alle spese. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: (1) difetto di legittimazione attiva dei creditori procedenti e passiva nella fase di merito; (2) perdurante interesse ad agire nonostante la chiusura del processo esecutivo; (3) nullità delle notifiche del titolo, del precetto e del pignoramento; (4) contestazione della dichiarazione negativa del terzo pignorato; (5) censura di frasi ritenute offensive contenute nelle difese avversarie; (6) censura della condanna alle spese, con richiesta di compensazione per asserita reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto sulla tardività dell'introduzione del giudizio di merito con citazione anziché con ricorso, richiamando il principio per cui, quando il rito è ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione. Tuttavia tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili: i primi due perché nuovi e non prospettati nell'atto introduttivo dell'opposizione, che riguardava solo la regolarità delle notifiche; il terzo per difetto di specificità del ricorso, mancata trascrizione degli atti di notificazione e mancato confronto con la decisione impugnata; il quarto perché la dichiarazione del terzo non è direttamente opponibile ex art. 617 c.p.c. e, comunque, la questione era estranea al thema decidendum; il quinto perché la valutazione sulla cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive è discrezionale e non censurabile in cassazione; il sesto perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per la legittimazione processuale della ricorrente, senza svolgimenti interpretativi specifici
art. 140 c.p.c.
notifiche ... effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso “una residenza diversa da quella reale della debitrice”
norma evocata come modalità di notificazione contestata per asserita esecuzione presso indirizzo non corrispondente alla residenza effettiva
art. 380-bis.1 c.p.c.
a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.
richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
art. 616 c.p.c.
A norma dell’art. 616 cod. proc. civ. ... l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione ... deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta ...; pertanto, se tale causa è soggetta al rito ordinario, detto giudizio di merito va introdotto con citazione da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice
il giudizio di merito dell'opposizione, quando soggetto a rito ordinario, va introdotto con citazione notificata entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione
art. 617 c.p.c.
opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
l'opposizione riguardava esclusivamente gli atti esecutivi, sicché la cessazione della materia del contendere è stata ritenuta coerente con l'interesse venuto meno dopo la chiusura dell'esecuzione
art. 615 c.p.c.
fase sommaria di cui all’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.
richiamato nel principio sulla successiva introduzione del giudizio di merito dopo la fase sommaria dell'opposizione
art. 366 c.p.c.
violazione dell’art. 366 cod. proc. civ.
il ricorso deve contenere esposizione specifica e completa dei fatti e degli atti rilevanti; la mancanza comporta inammissibilità
art. 360 c.p.c.
con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per difetti di specificità e novità
art. 475 c.c.
artt. 475, 476, 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne svolga un'autonoma interpretazione
art. 476 c.c.
artt. 475, 476, 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza svolgimento interpretativo specifico
art. 2697 c.c.
artt. 475, 476, 2697 c.c.
richiamato nel primo motivo come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 30 d.lgs. 346/1990
art. 30 e 48 del d.lgs. 346/1990
norma richiamata nel primo motivo senza specifica elaborazione della Corte
art. 48 d.lgs. 346/1990
art. 30 e 48 del d.lgs. 346/1990
norma richiamata nel primo motivo senza specifica elaborazione della Corte
art. 100 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire è stato escluso per difetto di pertinenza della censura rispetto all'originario oggetto dell'opposizione
art. 160 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c.
invocato sulla nullità della notificazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 549 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 549 c.p.c.
la dichiarazione del terzo non è direttamente opponibile con ex art. 617 c.p.c.; in caso di contestazioni opera l'accertamento endoesecutivo
art. 89 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c.
la valutazione del carattere sconveniente o offensivo delle espressioni difensive è discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione
art. 91 c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese segue il principio di soccombenza e la compensazione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico del totalmente vittorioso
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
ai sensi dell’art. 360 - bis , n. 1, cod. proc. civ.
utilizzato per dichiarare inammissibile la censura sulle spese in presenza di giurisprudenza consolidata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115 del 2002
previsto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
richiamato nel coordinamento con l'art. 13, comma 1-quater, in tema di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva, il thema decidendum resta fissato dall'atto introduttivo dell'opposizione: l'opponente non può in seguito mutare i motivi di contestazione introducendo questioni nuove e diverse da quelle originariamente dedotte.
- La fase di merito dell'opposizione, quando soggetta al rito ordinario, deve essere introdotta con citazione notificata entro il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione; la forma dell'atto va coordinata con il rito applicabile.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
- Nell'opposizione agli atti esecutivi, la cessazione del processo esecutivo può comportare sopravvenuto difetto di interesse alla decisione; resta invece l'interesse solo quando siano controversi il diritto di procedere ad esecuzione forzata o l'esistenza del credito o del titolo, ma tale interesse deve essere coerente con l'oggetto originario dell'opposizione.
- La valutazione del giudice di merito sul carattere offensivo o sconveniente delle espressioni contenute negli scritti difensivi rientra in un potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità.
- La liquidazione e l'eventuale compensazione delle spese processuali appartengono al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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