Cassazione Penale, Sentenza n. 06190/2026 del 16/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Bramati per tardività e aveva rigettato l'appello di Marzella confermando le condanne per rapina, lesioni, danneggiamento e, per Marzella, esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Bramati deduceva violazione di legge sostenendo che il termine per proporre impugnazione doveva essere sospeso per il periodo feriale in relazione al deposito della motivazione. Marzella prospettava plurimi motivi: errata sussunzione del fatto nella fattispecie di rapina aggravata (mancanza di dolo specifico e di ingiusto profitto), errata applicazione dell'aggravante della presenza di più persone, insufficienza della prova in ordine alle lesioni e al nesso causale, improcedibilità per mancanza di querela in relazione al danneggiamento, vizio di qualificazione giuridica e vizio nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Bramati, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la sospensione feriale non riguarda i termini relativi alla redazione e al deposito della motivazione della sentenza e, pertanto, il termine di 45 giorni per proporre il ricorso è decorso validamente (ricorso depositato fuori termine). Quanto a Marzella, il ricorso è stato ritenuto aspecifico e in gran parte manifestamente infondato perché riproduceva pedissequamente le doglianze già investite e adeguatamente motivate dai giudici di merito; molti motivi non avevano i requisiti di specificità richiesti e taluni vertevano su valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito sulle aggravanti e sulla presenza della querela per il reato di danneggiamento. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sono stati condannati al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Definisce uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge). Utilizzato dai ricorrenti ma ritenuto inapplicabile o mal sfruttato nel vizio proposto da Bramati.
art. 585 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 45 giorni per proporre il ricorso per cassazione a partire dal deposito della motivazione; qui applicato per il calcolo del termine e per dichiarare la tardività del ricorso di Bramati.
legge n. 742/1969 (sospensione feriale dei termini)
La sospensione feriale riguarda i termini a carico delle parti per il compimento di atti e non la redazione o il deposito delle sentenze; pertanto non sospende il decorso dei termini relativi alla motivazione della sentenza.
d.l. n. 132/2014 conv. con l. n. 162/2014
Richiamata in relazione alla modifica del periodo di ferie dei magistrati (ridotto da 45 a 30 giorni); non incide sul principio che la sospensione feriale non riguarda i termini per la redazione della motivazione.
art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Impone ai motivi di ricorso la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta; la mancanza di questa specificità determina l'inammissibilità per aspecificità.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata per il principio per cui la mancata correlazione tra le ragioni di impugnazione e la motivazione impugnata conduce all'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti cui seguono l'inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina; è stata valutata la corretta sussunzione nel caso concreto, compresa la valutazione delle aggravanti e del dolo specifico.
artt. 62-bis, 81, 132, 133 cod. pen.
Norme relative al trattamento sanzionatorio; la Corte ha richiamato che la determinazione della pena è prerogativa dei giudici di merito e in Cassazione è possibile intervenire solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale nei termini dell'art. 606, comma 1, lett. e).
art. 635 cod. pen.; artt. 336 e ss. cod. proc. pen.; d.lgs. n. 150/2022
Riferite alla procedibilità del reato di danneggiamento e alla necessità della querela come condizione di procedibilità; la Corte ha constatato che la querela era stata presentata e debitamente registrata.
Massime di principio
- La sospensione feriale non incide sui termini per la redazione e il deposito della motivazione della sentenza: i termini per proporre impugnazioni decorrenti dal deposito della motivazione non si sospendono per il periodo feriale.
- In Cassazione non è possibile una rivalutazione del fatto: i motivi devono essere specifici, argomentati e incentrati su profili di diritto o su vizi manifesti della motivazione (art. 606 c.1 lett. e). La mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello è inammissibile.
- I motivi di cassazione devono indicare le ragioni di fatto e di diritto (art. 581 c.1 lett. d): l'assenza di correlazione tra censure e motivazione impugnata determina l'inammissibilità per aspecificità.
- La valutazione delle aggravanti e della quantificazione della pena è rimessa ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione.
- Prima di sollevare l'eccezione di improcedibilità per mancata querela, verificare nei provvedimenti di merito la effettiva acquisizione o mancata acquisizione della querela; l'assenza di contestazione istruttoria può determinare l'inammissibilità del motivo se non confrontato con la motivazione impugnata.
- Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e, in presenza di colpa, al pagamento alla cassa delle ammende.
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