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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 29/2024 depositata in data 31/01/2024

Giustizia amministrativa202502941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco n. 29/2024, che aveva condannato il Ministero ad accreditare la Carta docente o altro strumento equivalente per gli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco n. 29/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, o altro strumento equivalente, per complessivi euro 1.500,00 alla prima ricorrente e euro 2.500,00 alla seconda, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo. Le ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione della condanna, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dal testo risulta che il Ministero non aveva effettuato neppure pagamenti parziali e non aveva contestato né l’esistenza né l’ammontare del credito, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate nel giudizio presupposto, distratte in favore dei difensori, poiché tale voce non era stata fatta valere nel presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero alla sentenza di condanna del Tribunale di Lecco. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’azione poiché il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e l’amministrazione non aveva eseguito, neppure parzialmente, quanto dovuto. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito nell’an o nel quantum e non ha fornito elementi sull’esecuzione. Il TAR ha assegnato al Ministero ulteriori 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per provvedere al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione o della decisione dell’azione esecutiva; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l’inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione

    Costituisce il fondamento normativo della Carta docente oggetto della condanna contenuta nel titolo esecutivo, senza che il TAR ne esamini autonomamente la disciplina sostanziale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria è accoglibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per il pagamento e l’amministrazione non abbia adempiuto, neppure parzialmente.
  • La mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’esistenza e dell’ammontare del credito, unitamente all’assenza di pagamenti e di indicazioni sull’esecuzione, consente di accertare l’inottemperanza al titolo giudiziale.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere agli adempimenti necessari in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
  • L’oggetto dell’ottemperanza è delimitato dal titolo e dalle domande proposte: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese se non sono state specificamente fatte valere nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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