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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23781/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La lite riguarda l'accertamento dell'usucapione della proprietà esclusiva di due cantine, rivendicate da una parte come beni sempre posseduti prima dal padre e poi da lei, in origine annesse di fatto all'appartamento condotto in locazione e successivamente inglobate nell'alloggio acquistato dal padre. I convenuti hanno contestato che si trattasse di possesso utile ad usucapire, sostenendo che le cantine fossero state solo detenute in forza della locazione dell'appartamento e che fossero state escluse dalla compravendita dell'alloggio. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c., per mancata individuazione di un fatto idoneo a integrare l'interversione del possesso; 2) nullità e violazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., per avere la Corte d'appello fondato l'interversione sulla compravendita del 1957 e sui relativi fatti senza che essi fossero stati dedotti tempestivamente nell'atto introduttivo; 3) violazione dell'art. 1141 c.c., per avere desunto il possesso esclusivo dal solo inglobamento materiale delle cantine nell'appartamento; 4) nullità per violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., per avere attribuito rilievo a lavori di ristrutturazione non allegati come elemento di interversione; 5) violazione dell'art. 1141 c.c., per avere considerato sufficiente un atto interno di volontà, mentre l'interversione richiede un comportamento esterno e pubblico incompatibile con la detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la domanda di usucapione era stata proposta nei suoi elementi essenziali sin dall'atto introduttivo e che i ricorrenti non avevano riportato il contenuto degli atti processuali su cui fondavano la censura. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio e a una revisione dell'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito. La Corte ha condiviso la ricostruzione della Corte d'appello, secondo cui l'interversione e il possesso uti dominus erano desumibili dall'effettivo inglobamento delle cantine nell'unità abitativa, dall'uso esclusivo protratto per oltre vent'anni e dall'assenza di richieste di canone o rilascio per oltre sessant'anni, oltre che dal comportamento di uno dei ricorrenti che nel 2012 aveva manifestato interesse all'acquisto delle porzioni, riconoscendone implicitamente l'altruità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito conteneva una motivazione comprensibile e idonea a rendere percepibile il percorso decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la domanda risultava proposta nei suoi elementi essenziali sin dall'inizio.

  • art. 163 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che l'atto introduttivo fosse sufficientemente specifico quanto al fatto costitutivo della pretesa di usucapione.

  • art. 101 c.p.c.

    La doglianza è stata respinta perché i giudici di merito hanno valutato fatti già emersi nel processo, senza introdurre questioni nuove in violazione del contraddittorio.

  • art. 1141 c.c.

    L'interversione del possesso è stata ricostruita in base a un comportamento esteriore e concludente, non a un mero atto interno di volontà; il giudizio di fatto sul punto non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata richiamata la proposta del relatore nel procedimento camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: la critica deve colpire un errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, non una diversa ricostruzione della vicenda.
  • La domanda di usucapione è sufficientemente specifica quando dall'atto introduttivo emerge il nucleo del fatto costitutivo dedotto, anche se la prova dell'interversione o del possesso venga poi valorizzata dal giudice attraverso gli elementi istruttori acquisiti nel processo.
  • L'interversione del possesso non richiede necessariamente una formula sacramentale, ma deve risultare da un comportamento esterno, pubblico e incompatibile con la precedente detenzione, idoneo a manifestare l'esercizio della signoria uti dominus.
  • Ai fini dell'usucapione, il possesso esclusivo e continuato può essere desunto anche da elementi fattuali come l'inserimento materiale del bene nella sfera di utilizzazione dell'immobile principale, l'uso esclusivo protratto nel tempo e l'assenza di contestazioni o richieste del proprietario per un lungo periodo.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone un percorso argomentativo intelligibile e coerente, anche se non confuta analiticamente ogni singola deduzione difensiva.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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